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EBA autorizza l’uso di garanzie per le cartolarizzazioni sotto forma di contante

1 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato un parere indirizzato a Consob, in risposta alla notifica da parte dell’Autorità competente della decisione di concedere l’autorizzazione ad usare – quali garanzie di alta qualità per le cartolarizzazioni in bilancio – le garanzie sotto forma di contanti in deposito presso il cedente o le sue affiliate.

EBA ha valutato le prove fornite dalla Consob, in particolare l’attuale classificazione degli istituti di credito italiani e la composizione del mercato italiano delle cartolarizzazioni sintetiche: sulla base delle prove fornite, EBA ritiene che, a causa degli impedimenti oggettivi legati al livello di qualità del credito (CQS) assegnato all’Italia, sia giustificato l’uso di una deroga parziale per consentire la garanzia sotto forma di contante in deposito presso il cedente, o una delle sue affiliate, che si qualifica per il CQS 3.

Si ricorda che l’art. 26 sexies, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2017/2402 sulla cartolarizzazione, specifica che la protezione del credito fornita nelle cartolarizzazioni in bilancio deve soddisfare standard di garanzia di alta qualità.

In deroga, se sono soddisfatte determinate condizioni, il cedente può utilizzare garanzie di alta qualità sotto forma di contanti in deposito presso il cedente o le sue affiliate, a condizione che si qualifichino almeno per il CQS 2.

Le autorità competenti possono, a condizioni specifiche e dopo aver consultato EBA, consentire garanzie sotto forma di contanti in deposito presso il cedente o le sue affiliate se si qualificano per il CQS 3.

Consob verificherà periodicamente le condizioni di esenzione e, nel caso in cui gli impedimenti cessino di esistere, verranno adottate misure appropriate.

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