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Compensazione crediti tributari: precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

1 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 ha fornito indicazioni operative in materia di compensazione dei crediti tributari, alla luce della novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, L. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (art. 4, commi 2 e 3, D.L. 39/2024).

Le disposizioni richiamate, in vigore dal 1° luglio 2024, concernono:

  • l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura
  • l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione c.d. orizzontale, per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione per un importo complessivo superiore a 100.000 euro.

A partire dal 1° luglio 2024, pertanto, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In tal modo, per effetto della modifica all’articolo 11 del Dl n. 66/2014, si è voluto ridurre l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati; inoltre, ciò agevola le procedure di controllo sulle compensazioni.

Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o esterne), che verticali (o interne), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

La legge di Bilancio 2024 e il decreto Agevolazioni inoltre, sono intervenuti sull’art. 37 D.L. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies, per cui dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100.000 euro.

Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia vi rientrano:

  • le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali
  • i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione, di rateazione o di definizione agevolata, per mezzo della c.d. Rottamazione-quater
  • gli atti di accertamento esecutivi, ma solo se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.

L’inibizione alla compensazione opera sia per i crediti tributari che agevolativa; non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100.000 euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione; a tal fine, rilevano:

  • il pagamento (anche parziale) di tali debiti
  • la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso
  • la concessione di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi, fino a quando non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio
  • l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del D.L. 78/2010.

Ai fini dell’esclusione l’Agenzia delle entrate può avvalersi delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-ter e 49-quater dell’art. 37 D.L. 223/2006.

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