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Imprese di (ri)assicurazione captive: parere EIOPA

2 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato oggi un parere sulla vigilanza delle imprese di (ri)assicurazione captive, con particolare attenzione alle operazioni infragruppo, al principio della persona prudente e alla governance.

Le imprese di (ri)assicurazione captive sono definite all’art. 13, paragrafi 2 e 5, della Direttiva Solvency II, come un’impresa di assicurazione o di riassicurazione detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, oppure da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte.

La Direttiva Solvency II tiene conto della natura specifica delle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive.

Poiché tali imprese coprono solo i rischi associati al gruppo industriale o commerciale a cui appartengono, è necessario prevedere approcci appropriati in linea con il principio di proporzionalità per riflettere la natura, la portata e la complessità delle loro attività.

Il parere pubblicato da EIOPA quindi:

  • è rivolto alle autorità competenti
  • delinea le aspettative di vigilanza tenendo conto delle specificità dei modelli di business delle imprese di (ri)assicurazione captive
  • mira a facilitare una vigilanza proporzionata e basata sul rischio delle imprese di (ri)assicurazione captive
  • ha l’obbiettivo di sostenere ulteriormente la convergenza delle aspettative di vigilanza nel contesto della creazione di condizioni di parità all’interno dell’UE
  • definisce le aspettative di vigilanza in diverse aree, tra cui le transazioni infragruppo (in particolare il cash pooling), l’applicazione coerente del principio della persona prudente e gli aspetti legati alla governance in relazione alle funzioni chiave e ai requisiti di esternalizzazione
  • mira a garantire una vigilanza di alta qualità e convergente sulle imprese di (ri)assicurazione captive.

EIOPA fornisce il parere pubblicato sulla base dell’art. 29, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1094/20101, nonché sulla base della Direttiva 2009/138/CE2 (Solvency II), in particolare in relazione agli artt. 40, 41, 42, 44, 49, 132 e 245, e sulla base delle relative disposizioni della Commissione contenute nel Regolamento delegato (UE) 2015/35.

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