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Imposta estera rilevante per il costo fiscale delle azioni

3 Luglio 2024

Chiara Lattanzi, Dottoranda di ricerca in diritto tributario, Università di Milano Bicocca

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Con la Risposta ad interpello n. 132/2024, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di costo fiscale delle azioni di società non residente acquisite per successione, con riferimento all’imposta di successione pagata all’estero. 

L’Agenzia ha affermato il seguente principio: “in caso di acquisizione di partecipazioni per successione, il costo fiscale da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all’acquisizione della partecipazione medesima, compresa l’imposta di successione e donazione, anche se pagata all’estero”. 

La vicenda riguardava un soggetto che riceveva come legato, attribuito per testamento, alcune azioni di una società quotata di diritto francese. Detto lascito assumeva rilevanza, ai fini delle imposte sulle successioni, sia in Italia, quale paese di residenza del de cuius, sia in Francia, Stato rei sitae

L’istante rappresentava che, ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione Italia – Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire le frodi fiscali, l’ammontare dell’imposta sulle successioni francese sarebbe stato portato in diminuzione della corrispondente imposta dovuta in Italia, fino a concorrenza dell’importo di quest’ultima. 

Chiedeva, perciò, conferma se l’imposta assolta in Francia, rilevasse ai fini dell’articolo 68, comma 6 del Tuir, quale onere accessorio all’acquisto delle azioni di cui tener conto ai fini del calcolo di una possibile futura plusvalenza per la cessione dei medesimi titoli.

Secondo detta norma, infatti, le plusvalenze sui titoli azionari sono determinate dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o il valore di acquisto aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il legato testamentario delle azioni era da considerarsi soggetto a tassazione concorrente in Francia – Stato in cui ha sede la società le cui azioni erano state oggetto del legato – e in Italia, Stato di residenza fiscale de cuius, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e pagamento della relativa imposta sia in Francia che in Italia.

L’Ufficio ha di seguito chiarito che, ancorché pagata all’estero, l’imposta di successione costituisce sempre un onere inerente all’acquisizione della partecipazione, con la conseguente possibilità di computarne l’importo nella determinazione del costo fiscale. 

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