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Concordato preventivo con continuità aziendale: l’AE conferma la propria posizione sulle note di variazione IVA

14 Novembre 2018
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Con Risposta n. 54 del 30 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha confermato i chiarimenti finora resi nei propri documenti di prassi in materia di note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale.

In particolare, con la Risoluzione del 17 ottobre 2001, n. 161/E, l’Agenzia ha chiarito che, se, da un lato, la riduzione dei crediti non assistiti da privilegio per effetto della procedura di concordato preventivo ex articolo 160 della L.F., legittima il creditore ad emettere una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, al fine di adeguare l’imposta al corrispettivo effettivamente incassato, dall’altro, la regola generale di cui al successivo comma 5, deve essere interpretata tenendo conto della disciplina e degli effetti tipici del concordato preventivo, nella parte in cui consente al debitore di evitare la dichiarazione di fallimento adempiendo gli obblighi assunti nei confronti dei creditori.

In particolare, è stato puntualizzato che, essendo la nota di variazione relativa ad un debito sorto prima dell’avvio della procedura concorsuale, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo. Diversamente – conclude il citato documento di prassi – si avrebbe una deroga all’efficacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono l’estinzione di ogni debito sorto anteriormente all’inizio della procedura medesima.

Nel predetto documento di prassi, le cui posizioni sono state ribadite con la Circolare n. 8/E del 2017, la rettifica della detrazione non viene considerata doverosa alla luce delle stesse logiche che ispirano la procedura concorsuale e della più ampia finalità di esdebitazione del debitore cui la medesima è orientata.

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