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Maxi deduzione costo del lavoro 2024: in GU l’attuazione del MEF

4 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 154 del 03 luglio 2024, il decreto del MEF del 25 giugno 2024, recante disposizioni attuative dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, sulla maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi deduzione costo del lavoro 2024).

In particolare per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, è prevista:

  • una maggiorazione pari al 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • una ulteriore deduzione pari al 10% in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del D. Lgs. n. 216 del 2023.

Possono beneficiare della maxi deduzione sul costo del lavoro 2024 i soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni; sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale.

La maxi deduzione sul costo del lavoro 2024 è consentita:

  • a chi ha esercitato l’attività per 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, o 366 giorni se l’anno include il 29 febbraio.
  • per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale, a condizione di separata evidenza contabile
  • se il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 supera il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell’anno precedente:
    • non si considera il personale assunto per stabili organizzazioni all’estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo
    • le conversioni da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato sono incluse nel calcolo dell’incremento
    • i soci lavoratori delle cooperative e i contratti part-time sono considerati proporzionalmente
    • il calcolo dell’incremento occupazionale non considera i lavoratori in distacco e tiene conto dei lavoratori con contratti di somministrazione proporzionalmente alla durata del rapporto

Il decreto specifica poi che non vanno inclusi nel costo del personale gli oneri IFRS 2, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e altre voci specifiche del Codice civile

Ogni entità di un gruppo deve ridurre l’importo della maggiorazione in base a un rapporto tra incremento e decremento occupazionale nel gruppo.

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