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Il regolamento per l’esercizio della funzione consultiva di ANAC in GU

10 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2024 il comunicato ANAC con cui si dà atto dell’approvazione del Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione.

L’adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici, nonché in tema di prevenzione della corruzione, richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore, costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell’Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l’attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza.

ANAC ha pertanto ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità stessa, sia in materia di prevenzione della corruzione, sia in materia di contratti pubblici.

In particolare, ANAC svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo:

  • alle problematiche interpretative e applicative della L. 190/2012 e dei suoi decreti attuativi
  • in materia di contratti pubblici, alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, comma 1. 2.

L’attività consultiva è svolta:

  1. nei casi indicati nell’art. 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e nell’art. 16, co. 3 del d.lgs. 39/2013;
  2. quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti.

La richiesta di parere è inoltrata all’Autorità mediante il modulo allegato al Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, congiuntamente ad una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile.

La richiesta deve contenere la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere e deve illustrare compiutamente e in maniera chiara il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.

L’Ufficio, con riferimento alle richieste di parere non archiviate, svolge l’istruttoria di norma entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di ANAC.

Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere:

  1. per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. d), della L. 190/2012, il Ministro per la pubblica amministrazione;
  2. per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. e), della L. 190/2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
  3. in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche che intendano conferire un incarico;
  4. per i pareri previsti dall’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013, i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni del decreto;
  5. sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c), i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013;
  6. in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 1, comma 1, lett. a), dell’Allegato I.1 del Codice, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
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