L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Paolo Mengozzi, ha presentato le proprie conclusioni nell’ambito della Causa C‑126/16, in materia di «pre-pack» (pre-packaged insolvency sale), che di seguito si riportano espressamente.
1) Un procedimento come quello sviluppato nei Paesi Bassi che conduce alla conclusione di un pre-pack, in considerazione dell’obiettivo che esso persegue e delle sue modalità di applicazione, e benché lo stesso possa svolgersi in parte nell’ambito di un procedimento fallimentare, non può essere considerato un procedimento fallimentare o d’insolvenza analogo avviato in vista della liquidazione dei beni del cedente e sottoposto al controllo di un’autorità pubblica competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. Di conseguenza, un siffatto procedimento non rientra nell’eccezione prevista in tale disposizione, cosicché il regime di tutela previsto negli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23 si applica a un trasferimento di un’impresa o delle parti della stessa ancora valide avvenuto nell’ambito di un siffatto pre-pack.
2) Dal momento che, in caso di trasferimento di un’impresa avvenuto nell’ambito di un pre-pack, il procedimento fallimentare nei Paesi Bassi, come applicato da taluni giudici in tale paese, non prevede l’applicazione ai lavoratori dell’impresa cedente (o di parti di questa che sono oggetto del trasferimento) del regime di tutela previsto a loro favore dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23, tale procedimento non è compatibile con la suddetta direttiva. Spetta al giudice del rinvio, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla direttiva 2001/23 e quindi garantire che, in caso di trasferimento di un’impresa o di alcune parti di essa nell’ambito di un pre-pack, l’applicazione del regime di tutela previsto dalla direttiva 2001/23 sia assicurata a favore dei lavoratori delle parti dell’impresa cedute.
3) In considerazione del fatto che il procedimento che conduce alla conclusione di un pre-pack mira alla prosecuzione dell’attività dell’impresa (o di parti ancora valide di essa che sono oggetto della cessione), la circostanza per la quale l’applicazione di tale procedimento possa determinare altresì la massimizzazione della soddisfazione dei creditori non può comportare che il regime di tutela previsto dalla direttiva 2001/23 a favore dei lavoratori non si applichi in caso di trasferimento di un’impresa avvenuto nell’ambito di un pre-pack.