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Rischio di credito: EBA sull’applicazione della definizione di inadempimento

23 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una Peer Review relativamente ai propri orientamenti sull’applicazione della definizione di inadempimento, nell’ambito delle valutazioni relative al rischio di credito.

Il Rapporto individua un piccolo numero di misure di follow-up/raccomandazioni per alcune autorità competenti e di migliori pratiche, che sarebbe utile che altre autorità competenti adottassero.

All’indomani della crisi finanziaria mondiale, nell’UE è stata stabilita una definizione armonizzata di inadempimento, come elemento chiave per una valutazione più uniforme e di qualità del rischio di credito e per il calcolo delle attività ponderate per il rischio, riducendo le possibilità di arbitraggio normativo.

EBA aveva emanato nel 2016 delle linee guida per armonizzare la definizione di inadempimento di un debitore, utilizzata ai fini del metodo basato sui rating interni, per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito e per il metodo standardizzato.

Il Rapporto include dunque i risultati della vigilanza sul rischio di credito di sei autorità competenti, concentrandosi sull’applicazione della definizione di inadempimento e dei citati Orientamenti EBA in tre aree principali:

  • nel quadro di vigilanza
  • nell’ambito dell’efficacia della procedura per la presentazione della domanda
  • nell’ambito dell’efficacia della valutazione per verificare la conformità alla definizione di default.

Mentre alcune banche IRBA dell’UE sono sotto la supervisione di un’autorità nazionale competente (in collaborazione con la Banca Centrale Europea – BCE), la maggior parte è sotto la supervisione diretta della BCE, la quale ha sviluppato un approccio dettagliato e approfondito alla supervisione della definizione di inadempimento.

Per quanto riguarda la vigilanza sulla definizione di inadempimento degli enti creditizi che utilizzano il metodo standardizzato, il riesame ha individuato la possibilità di ulteriori considerazioni da parte delle autorità competenti, oltre alle migliori pratiche per rafforzare ulteriormente la vigilanza, che includono:

  • considerare e documentare gli elementi utilizzati per determinare la base della vigilanza basata sul rischio della definizione di inadempienza e/o delle valutazioni del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)
  • il potenziale allineamento dei questionari di autovalutazione sulla definizione di inadempienza sottoposti alle banche
  • la valutazione della frequenza e della profondità delle valutazioni
  • la definizione di controlli minimi sui sistemi informatici utilizzati dagli istituti di credito per calcolare gli elementi della definizione di inadempienza
  • l’allineamento delle azioni correttive nel contesto degli istituti locali rispetto a quelli transfrontalieri.
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