Un sistema europeo di assicurazione dei depositi rappresenta – dopo l’istituzione del meccanismo unico di vigilanza (SSM) e del meccanismo unico di risoluzione (SRM) – il terzo pilastro necessario per il completamento della Banking Union. In ragione di ciò, e sulla base di quanto disposto dagli artt. 127(4) e 282(5) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il Consiglio Europeo, lo scorso 20 Gennaio, ha chiesto alla Banca centrale europea (BCE) di esprimere un parere sulla proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche al Regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di stabilire un sistema europeo di assicurazione dei depositi e, in data 1° febbraio 2016, la BCE è stata chiamata ad pronunciarsi sul regolamento proposto da parte del Parlamento europeo.
A tal proposito, la BCE ritiene che l’istituzione di una safety net europea a tutela dei depositanti rappresenti un complemento logico del nuovo sistema europeo di vigilanza bancaria e di risoluzione delle crisi e, a tal fine, condivide pienamente l’opinione della Commissione secondo la quale un unico sistema di garanzia dei depositi si rende necessario per migliorare ulteriormente la tutela dei depositanti e per sostenere la stabilità finanziaria, contribuendo altresì al perfezionamento dell’Unione Economica e Monetaria.
In particolare, la BCE accoglie con favore sia il fatto che il regolamento proposto mette in atto un processo graduale di raggiungimento della mutua assicurazione connessa alla partecipazione a un Deposit Guarantee Scheme (DGS), sia il fatto che venga prevista una tabella di marcia chiara, con una timeline caratterizzata da step di transizione chiaramente definiti che conducono verso un sistema europeo di garanzia pienamente operativo nel 2024. Tale soluzione secondo la BCE consente di ottenere finalmente un sistema uniforme di assicurazione dei depositi in grado di limitare il legame tra le banche e gli Stati sovrani.
Pur appoggiando lo scopo e le disposizioni proposte nel regolamento, la BCE raccomanda lo svolgimento di una valutazione d’impatto sugli elementi più importanti del disegno di legge anche in virtù della sua forte interazione con il resto della legislazione europea e, in particolare, con le direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE e con la funzione svolta dal Single Resolution Board rispetto al ruolo attuale condotto dagli organi decisionali responsabili dei DGS nazionali.