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Giurisprudenza

Sulla natura del finanziamento soci a favore della società

30 Luglio 2024

Elisabetta Trecani

Cassazione Civile, Sez. I, 6 giugno 2024, n. 16122 – Pres. Dott. Di Marzio, Rel. Dott. Fraulini

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, con sentenza n. 16122 del 6 giugno 2024, sulla natura del finanziamento soci a favore della società e sulla possibilità di riferire tali finanziamenti alla società medesima

Nel caso de quo, la Corte di legittimità – confermando il principio di diritto affermato in precedenza dalle Sezioni Unite (v. Cass. S.U. n. 22232 del 2016) – ha stabilito che il pagamento dei debiti societari da parte dei soci della stessa deve essere qualificato come finanziamento socisenza alcuna rilevanza della fonte di approvvigionamento del denaro utilizzato dal socio”.

I giudici hanno inoltre precisato che “la prescrizione abbreviata di cui all’art. 2494 comma 1 C.c. non si applica all’azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto un debito per finanziare la società, si sia rivolto a un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, ma da un rapporto riguardante il solo finanziamento”.

Alla luce di quanto precede, si riviene quindi come “il finanziamento di un socio a favore di una società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale solo se si alleghi e dimostri che la fonte di tale obbligazione deriva da una deliberazione riferibile alla società” e che “in difetto, il rapporto con la società è individuabile solo in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma nessun rapporto sociale può essere invocabile nella specie, con la conseguenza che al relativo credito di regresso non può essere applicata la prescrizione breve che (…) ha carattere eccezionale e deve, quindi, essere oggetto di stretta interpretazione.” 

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