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Giurisprudenza

Raddoppio dei termini di accertamento anche per il cessionario d’azienda

1 Agosto 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 13 febbraio 2024, n. 3953 – Pres. Macagno; Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 3953 del 13 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del raddoppio dei termini di accertamento (vigente ratione temporis nel periodo d’imposta 2004) nei confronti del cessionario d’azienda, considerato responsabile in solido col cedente, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 472/1997. 

Secondo tale disposizione, il cessionario d’azienda, in deroga al principio generale espresso dal 2560 c.c., è responsabile in solido con il cedente, salvo il beneficium excussionis ed entro il limite del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Peraltro, in caso di cessione realizzata in frode ai crediti tributari, la responsabilità del cessionario non è soggetta a tali limitazioni. 

Secondo la Corte, si applica anche nei confronti del cessionario co-responsabile il raddoppio dei termini di accertamento, previsto dall’art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973, vigente fino al 31 dicembre 2015, in presenza di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000

In particolare, l’obiettivo della norma era quello di assicurare all’Amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare elementi probatori più incisivi eventualmente emersi durante le indagini dell’autorità giudiziaria, per un periodo di tempo più esteso rispetto a quello ordinariamente previsto per l’accertamento, includendo anche i casi in cui sia necessario procedere contro eventuali coobbligati solidali come il cessionario d’azienda.

A tal fine, inoltre, non occorre che l’Agenzia delle Entrate abbia ipotizzato un coinvolgimento del cessionario nel reato contestato al cedente – nella specie l’omessa dichiarazione ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 – reato che può essere attribuito al solo soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per l’imposta sui redditi o l’IVA. 

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