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Giurisprudenza

Misure protettive e inibizione al socio della richiesta di amministrazione straordinaria

1 Agosto 2024

Anna Cecchella, dottoressa in giurisprudenza

Tribunale di Milano, 2 febbraio 2024, Est. Pipicelli

Con ordinanza del 2 febbraio 2024, il Tribunale di Milano (Est. Pipicelli) ha stabilito che le misure protettive previste nell’ambito della composizione negoziata della crisi non possono spingersi fino ad inibire al socio di minoranza di richiedere l’apertura dell’amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4.

Nel caso di specie, un socio aveva esercitato la legittimazione suppletiva a segnalare la ricorrenza dei requisiti per l’ammissione all’amministrazione straordinaria; conseguentemente, la società – tramite ricorso – aveva chiesto al Tribunale di inibire tale potere sul presupposto delle misure protettive previste dall’art. 18 CCII.

La richiesta inibitoria non è stata però accolta, stante la totale assenza del periculum in mora.

Infatti, da un lato, “l’art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003 attribuisce unicamente la legittimazione a presentare un’istanza al Ministero competente” e “tale segnalazione o sollecitazione dovrà poi essere valutata dalla Pubblica Amministrazione” a cui spetta perciò l’ultima parola sui presupposti per l’ammissione dell’ente all’invocata procedura concorsuale; d’altro lato, l’eventuale ammissione all’ A.S. non necessariamente preclude il percorso di risanamento avviato mediante composizione negoziata, che potrebbe essere ripresentata anche a seguito di archiviazione, così come potrebbe ancora essere negoziata la crisi con i creditori, “non risultando quindi direttamente lesiva (…) e peraltro temporanea la preclusione del percorso di composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi ai sensi del CCII”.

Infine, essendo stata proposta questione di legittimità costituzionale, la pronuncia ha stabilito la compatibilità della disciplina con la normativa dell’Unione europea, atteso che la disciplina sovranazionale non nega che il diritto interno possa dotarsi di procedure di insolvenza specifiche, “spettando al legislatore nazionale ed alla sua discrezionalità le modalità attuative della ristrutturazione e del risanamento imprenditoriale, a salvaguardia della continuità aziendale”.

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