La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 13 marzo 2024, ha rigettato le impugnazioni proposte dalle parti avverso una sentenza relativa alla nullità parziale di fideiussioni omnibus (stipulate, rispettivamente, nel 2000 e 2012) redatte sulla base di moduli predisposti dall’ABI e frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza, secondo quanto accertato dalla Banca d’Italia nel provvedimento n. 55 del 2005.
Nel caso di specie, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l’intero importo della garanzia e i garanti avevano proposto opposizione, lamentando la nullità delle fideiussioni.
Dopo la pronuncia di primo grado che, tra le altre questioni sollevate, ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione omnibus, i garanti e la banca hanno appellato la sentenza e, in particolare, il capo controverso.
I primi hanno chiesto alla Corte d’appello di dichiarare la nullità totale del contratto, mentre l’istituto di credito ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda proposta dagli attori.
La Corte d’Appello ha ritenuto infondati tutti i motivi formulati dalle parti.
Sposando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di secondo grado, da un lato, ha ritenuto che la nullità parziale (delle fideiussioni omnibus nel caso di specie) contemperi il principio di conservazione del contratto, con la repressione delle intese anticoncorrenziali.
Per altro verso, l’organo giudicante:
(i) con riferimento alle garanzie stipulate nel 2000, non ha considerato rilevante la posteriorità del provvedimento di Banca d’Italia rispetto alle fideiussioni poiché l’accertamento condotto dall’autorità “ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che fanno ritenere assai probabile che l’intesa … sia stata consumata ancor prima della conclusione dei contratti … contestati”;
(ii) con riferimento alla garanzia stipulata nel 2012, ha ritenuto che la riproduzione delle clausole censurate dalla Banca d’Italia fa presumere la “persistenza, tra l’atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell’effetto anticoncorrenziale”.