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Capital gain non residenti: Circolare Agenzia delle Entrate

30 Luglio 2024

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17/E del 29 luglio 2024 chiarisce le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, relativamente al regime fiscale delle plusvalenze (capital gain) da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti.

L’art. 1, comma 59, della L. 213/2023 ha introdotto infatti il comma 2-bis all’interno dell’art. 68 TUIR, rubricato “Plusvalenze”, recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’art. 67 TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”.

Il nuovo comma 2-bis contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’UE o in uno Stato SEE e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, lettere da a) a d), TUIR.

Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’art. 87 TUIR (c.d. participation exemption – PEX), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate da società ed enti commerciali non residenti in Italia e ivi privi di stabile organizzazione.

Si ricorda che la PEX prevede che le plusvalenze realizzate nel relativo regime non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione IRES, ovvero che vi concorrano in percentuale minima al reddito imponibile dell’impresa (solo nella misura del 5%, con un taglio dunque dell’imponibile fiscale sulla plusvalenza di ben il 95%).

Ambito soggettivo di applicazione

La norma si applica alle società ed enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione in Italia, residenti in uno Stato UE o SEE, che consenta un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

La locuzione “soggetti a un’imposta sul reddito delle società”, unitamente al riferimento a “società ed enti commerciali”, limita pertanto l’ambito soggettivo di applicazione alle società ed enti commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’IRES nello Stato di residenza, con esclusione:

  • dei soggetti non commerciali
  • dei soggetti non residenti persone fisiche
  • degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie (società di persone, associazioni, trust).

Inoltre, il riferimento del comma 2-bis è da individuare esclusivamente nei soggetti non residenti UE e SEE che:

  • siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci
  • siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali.

Inoltre, i predetti soggetti:

  • devono essere residenti in uno Stato UE o SEE che consenta un adeguato scambio d’informazioni
  • devono essere privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta, e pertanto:
    • la plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption, ai sensi dell’art. 87 TUIR, laddove tale partecipazione sia contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia
    • rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.

Ambito oggettivo di applicazione 

Le plusvalenze che rientrano nell’ambito oggettivo della norma sono quelle definite dall’art. 67, comma 1, lettera c) TUIR, ossia le plusvalenze (capital gain) realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti.

Queste devono essere diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo.

L’art. 67/1, lett. c), TUIR definisce “qualificate” le partecipazioni, i diritti o i titoli, che rappresentano, complessivamente:

  • una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% 
  • una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in un mercato regolamentato o di altre partecipazioni.

Non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, quei titoli per i quali non ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma in esame, come le obbligazioni convertibili, le quali non fruiscono dell’esenzione di cui all’art. 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni.

Rilevano, invece le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate se realizzate mediante la cessione di:

  • strumenti finanziari di cui alla lett. a) del c. 2 dell’art. 44 TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
  • contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b) TUIR (contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza), qualora il valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni

Modalità di Determinazione del Capital Gain

Per determinare il reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti, la plusvalenza (capital gain), in misura pari al 5% del loro ammontare, deve essere sommata all’ammontare corrispondente dell’eventuale minusvalenza della stessa categoria.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza può essere riportata in deduzione fino al 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo d’imposta.

Le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, ovvero derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto  traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024: non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti.

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