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Attualità

Distribuzione assicurativa e informativa: quando semplificare non è semplice

5 Agosto 2024

Erik Haxho, D’Argenio, Polizzi e Associati

Giulio Giacomo Cimini, D’Argenio, Polizzi e Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo passa in rassegna le novità in materia di distribuzione assicurativa e di informativa precontrattuale e contrattuale previste nel recente provvedimento IVASS n. 147 del 20 giugno 2024.


Dopo le numerose modifiche introdotte, dapprima con il Regolamento 40/2018 e, successivamente con il Provvedimento 97/2020, con il nuovo Provvedimento IVASS n. 147 del 20 Giugno 2024 (di seguito semplicemente Provvedimento 147/2024) l’Istituto di vigilanza per le Assicurazioni ha inteso mettere ordine all’intricato complesso informativo destinato al consumatore, ponendo nuovi oneri sulle compagnie e sui distributori di prodotti assicurativi[1].

La creazione di un’informativa immediata, di facile lettura e comprensibilità per il cliente, ha rappresentato, negli ultimi anni, una sfida complessa sia per l’Istituto di vigilanza, sia per gli operatori del mercato assicurativo. Ultimo in ordine di tempo in materia di semplificazioni, il Provvedimento 147/2024[2], adottato a seguito delle analisi svolte dall’Istituto nel corso del 2023, mira proprio a dare un’ulteriore spinta alla razionalizzazione della documentazione precontrattuale e contrattuale, che dovrà essere improntata ai principi di sinteticità e completezza.

Per evitare una proliferazione di informative, disperse su più moduli, e una conseguente frammentazione delle informazioni che non consentono al cliente di ottenere un’informazione chiara ed esaustiva, IVASS ha inteso operare una riduzione a sistema dei documenti attualmente in uso in un Modello Unico Precontrattuale (cd. MUP), differenziato a seconda dei prodotti (IBIPs e non-IBIPs) e con struttura modulare, che raccoglie tutte le informazioni precontrattuali previste dal CAP.

L’adozione del MUP ha come immediata conseguenza l’abrogazione dell’attuale Allegato 4-ter, che contiene l’elenco degli obblighi di comportamento del distributore, nonché l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sul sito internet e di affissione nei locali del distributore degli Allegati 3 e dello stesso 4-ter, che erano ormai divenuti adempimenti meramente formali, senza un concreto valore aggiunto per i consumatori.

Rimane invece l’obbligo per gli intermediari di comunicare la denominazione delle imprese con cui l’intermediario abbia o possa avere rapporti d’affari; l’informativa può essere somministrata tramite la pubblicazione sul sito internet, ove esistente, oppure tramite l’affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo, se richiesta del cliente.

Il nuovo MUP consta di sette sezioni, che, in sintesi, contengono informazioni generali relative al distributore e sul relativo modello di distribuzione, informazioni relative a potenziali profili di conflitto di interesse, informazioni relative alla consulenza e sulle relative remunerazioni.

Detto documento dovrà essere consegnato prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto.

Il Provvedimento 147/2024 introduce inoltre la possibilità per le imprese che agiscono in qualità di distributori di adempiere gli obblighi rivolti alla tutela del contraente previsti dal CAP con la consegna di DIP aggiuntivi. Inoltre, la somministrazione dell’informativa di cui all’art. 120-ter co. 1, lett. e) del CAP, viene consentita per mezzo di affissione nei locali e, ove esistente, anche con pubblicazione sul sito internet.

La semplificazione non si ferma all’introduzione del MUP, spingendosi fino a ridefinire la struttura dei DIP aggiuntivi, originariamente ideati per integrare il contenuto dei DIP/KID. Il perimetro informativo di tali documenti viene fortemente ridefinito, valorizzando le informazioni essenziali alla comprensione del prodotto e della sua convenienza – con uno sguardo, neppure troppo celato, al principio del value for money (i.e. del valore adeguato del prodotto assicurativo ai sensi dell’art. 8 del Regolamento IVASS n. 45/2020). In tale prospettiva il DIP aggiuntivo valorizzerà maggiormente le informazioni relative a costi, esclusioni e limitazioni, cliente target, regime fiscale nonché a quelle obbligatorie ai sensi dell’art. 185 CAP. 

Appare inoltre opportuno segnalare come, nel DIP aggiuntivo utilizzato nel ramo danni, il contenuto della sezione intitolata “cosa è assicurato?” è stato ridotto, anche per perseguire l’obiettivo iniziale di comparabilità tra diversi prodotti presenti sul mercato.

Per quanto, invece, attiene al DIP aggiuntivo relativo agli IBIPs, quest’ultimo non prevede un’analoga sezione, anche se il relativo contenuto può essere rintracciato nel segmento intitolato “quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?”. Sezione che potrà essere utilizzata per valorizzare, sempre sinteticamente, gli aspetti demografici dei prodotti assicurativi di investimento, mitigando, già in sede pre-contrattuali, ogni rischio di riqualificazione.

Venendo alle prime valutazioni di impatto, uno dei punti che più impegnerà le compagnie nel lavoro di razionalizzazione è il disposto del Provvedimento 147/2024, che, per i DIP vita di base, esclude il rinvio alle condizioni di polizza[3].

Rinvio comunque consentito per i DIP aggiuntivi, a patto che tale rinvio non sia generico, dovendo individuare il punto esatto (la pagina, la sezione, il paragrafo) ove è disciplinata ciascuna caratteristica del prodotto, e inoltre nell’ipotesi in cui sia necessario per descrivere aspetti di dettaglio essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto. Medesimo divieto riguarderebbe le sezioni relative alle limitazioni ed esclusioni di operatività delle garanzie assicurative.

Un passo cruciale riguarda, poi, la lunghezza dei DIP aggiuntivi, che non potranno eccedere le tre pagine[4].

Ne consegue che l’esercizio di riduzione delle informazioni dovrà tradursi in una vera e propria sintesi e non invece in una menomazione delle informazioni. La sfida delle Compagnia sarà quella di ridurre le informazioni superflue senza intaccare quelle fondamentali per la piena comprensione del prodotto da parte del cliente. 

In via del tutto distinta, anche se coerente con la necessità di assicurare trasparenza ed una completa conoscenza del prodotto, va ricordato come il Provvedimento 147/2024 colga l’occasione per operare degli adeguamenti necessari a mantenere coerenza con la normativa europea in materia di finanza sostenibile.

Un tema ormai sempre più pregnante in ambito assicurativo e finanziario, probabilmente decisivo per il bilanciamento futuro della stabilità finanziaria europea. In particolare, il Provvedimento IVASS n. 147/2024 prevede che “le imprese di assicurazione rendono disponibile, ove pertinente, l’informativa periodica di cui all’articolo 11 del Regolamento (UE) 2019/2088 (…)[5].

Spetta ora alle compagnie e ai distributori tradurre le indicazioni del Provvedimento di IVASS in documentazione e set informativi in grado di raggiungere l’obiettivo di trasparenza e chiarezza, perseguendo una finalità sociale ancor prima che giuridica.

I destinatari del Provvedimento avranno tempo dodici mesi dall’entrata in vigore del Provvedimento 147/2024 (e, dunque, entro giugno 2025) per redigere le nuove informative.

 

[1] Il provvedimento, decritto come ‘Provvedimento recante modifiche e integrazioni finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento 40/2018 e dell’informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento 41/2018, e relativi allegati, nonché in materia di finanza sostenibile’, è consultabile al seguente link: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2024/provv-147/index.html.

[2] Consultabile al seguente link: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2024/provv-147/Relazione_al_Provv_147_21_06_2024.pdf

[3] Art. 2.2 del Provvedimento 147/2024.

[4] Il Provvedimento prevede, a ben vedere, che le pagine della versione stampata, in via eccezionale e per ragioni motivate possano diventare quattro. L’IVASS avrà potestà di richiedere la dimostrazione di tale spazio supplementare.

[5] Le informazioni che dovranno essere fornite dipenderanno dalla classificazione cd. light green, di cui all’art 8 del Regolamento, o dark green, di cui all’art. 9, che è stata data al prodotto. Le novità regolamentari vengono introdotte con un nuovo l’art. 25-bis all’interno del Regolamento IVASS 41/2018.

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