La Prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024, si è pronunciata sulla decorrenza del divieto di anatocismo bancario ex art. 1 c. 628 L. 147/2013, anche in assenza di delibera CICR sulle modalità e i criteri per la produzione di interessi relativamente alle attività bancarie.
Come noto, l’anatocismo è il calcolo di interessi su interessi già maturati su una certa somma dovuta: gli interessi maturati si trasformano sostanzialmente in capitale (ovvero vengono sommati all’importo dovuto) e producono a loro volta interessi (il c.d. interesse composto).
L’anatocismo è vietato in Italia per tutte le operazioni bancarie.
Questo il principio di diritto espresso dalla Prima Sezione della Cassazione in tema di divieto di anatocismo:
In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
Dopo l’entrata in vigore della L. 147/2013, infatti, dottrina e giurisprudenza avevano ampiamente dibattuto in ordine a due tematiche:
- se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell’anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000)
- se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall’adozione di una nuova delibera del CICR avente ad oggetto la fissazione di modalità e criteri per la produzione di interessi.
Per la Cassazione, non vi è spazio a dubbi interpretativi, poiché è sufficiente guardare al dato letterale della norma.
Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il CICR stabilisse modalità e criteri per “la produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni eseguite nell’esercizio dell’attività bancaria, la L. 147/2013 aveva invece previsto che il CICR fissasse modalità e criteri “per la produzione di interessi” sulle dette operazioni: tale norma non contiene più, dunque, per la Prima Sezione, l’esplicito riferimento agli interessi anatocistici.
Inoltre, la lett. b) del secondo comma dell’art. 120, precisa che il CICR debba comunque prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Per la Corte, nonostante il dettato normativo sia impreciso – poiché il riferimento agli interessi periodicamente capitalizzati sembra presumere l’applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi – tuttavia non pare possibile giungere ad una diversa interpretazione da quella secondo cui la disposizione pone il divieto di anatocismo: tale interpretazione è peraltro coerente con i lavori parlamentari, in cui si dava espressamente conto dell’intendimento di mettere la parola fine a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
In definitiva, secondo la Cassazione, la versione del 2013 non è altro che l’anticipazione del precetto, più puntuale, della successiva versione dell’art. 120, c. 2, introdotta dalla L. 49/2016, per cui gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori e vanno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Pertanto, va escluso che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000, indipendentemente dall’intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare.
D’altronde, ricorda la Cassazione, la nuova norma primaria sul divieto di anatocismo, nel demandare all’organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari, rendeva di fatto superfluo l’intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi, poiché la prescrizione proibitiva dell’anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato.