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EIOPA sull’esposizione diretta degli assicuratori alle controparti centrali

31 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sul trattamento dei requisiti patrimoniali dell’esposizione diretta degli assicuratori alle controparti centrali qualificate (CCP) nell’ambito della formula standard.

Il documento di consultazione rileva che fino a poco tempo fa i (ri)assicuratori SEE utilizzavano le strutture di compensazione centrale solo indirettamente come clienti (cioè attraverso l’intermediazione di un membro compensatore) per le loro operazioni in derivati.

Sebbene Solvency II prescriva un trattamento specifico per questi accordi indiretti, le esposizioni dirette alle CCP non sono state contabilizzate e come tali sarebbero state trattate come esposizioni bilaterali, con conseguenti requisiti patrimoniali più elevati.

Sebbene al momento non vi siano (ri)assicuratori del SEE con esposizioni dirette tradizionali note verso le CCP – in quanto una tale configurazione potrebbe essere contraria alla legislazione nazionale di alcuni Stati membri – le stanze di compensazione hanno evoluto i loro modelli di accesso.

Nell’ambito del cosiddetto “modello sponsorizzato”, i (ri)assicuratori possono ora diventare membri diretti delle CCP, con uno sponsor che gestisce per loro conto i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e gli obblighi di gestione dell’inadempimento.

EIOPA ha valutato questi sviluppi e le implicazioni dei diversi modelli di accesso sulle esposizioni al rischio degli assicuratori, sulle loro esigenze di liquidità e sulla complessità dei loro calcoli di valutazione del rischio.

Il documento di consultazione propone tre opzioni:

  • nessuna modifica al regime attuale (cioè nessun riconoscimento delle specificità di rischio dei nuovi modelli di accesso e delle esposizioni dirette)
  • estendere il trattamento delle esposizioni indirette alle esposizioni dirette (cioè maggiore sensibilità al rischio, ma senza cogliere le peculiarità dei contributi ai fondi di garanzia in caso di inadempimento)
  • allineare ulteriormente il trattamento dei contributi ai fondi di garanzia in caso di inadempimento al regolamento sui requisiti patrimoniali: QUESTA è l’opzione preferita da EIOPA, in quanto estende la sensibilità al rischio anche ai pagamenti dei fondi di garanzia in caso di inadempimento.

Le parti interessate sono invitate a fornire i loro commenti entro il 23 ottobre 2024.

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