Con Risposta n. 151/2024, l’Agenzia delle Entrate, dando seguito ad un’istanza proposta da una persona fisica, si è espressa sul trattamento tributario degli “Energy Point” affermando che i proventi che ne derivano vanno inquadrati tra i redditi diversi a norma dell’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies del TUIR.
Nel caso rappresentato, un contribuente aveva sottoscritto un contratto di noleggio con una start up inglese avente ad oggetto un impianto di produzione di energia convenendosi in tale ambito che, a fronte della corresponsione di un canone una tantum, l’energia prodotta sarebbe stata acquisita sotto forma di “Energy Point” che, una volta accreditati su un account wallet personale del conduttore, potevano essere convertiti in euro, bitcoin o gift card.
Tanto premesso, l’istante chiedeva se, in considerazione della loro natura reddituale, gli introiti percepiti nei modi descritti fossero imponibili ai fini IRPEF quali redditi di capitale ovvero redditi diversi.
L’Agenzia ha concluso per quest’ultima qualificazione.
In proposito rileva il fatto che, mentre nei redditi di capitale rientrano i proventi che derivano dall’impiego di capitali secondo uno schema produttivo analogo a quello civilistico relativo ai “frutti civili” di cui all’art. 820 c.c., nella categoria dei redditi diversi, in funzione di completamento del sistema, vanno ricondotte tutte le fonti reddituali che costituiscono guadagni di capitale.
In questa prospettiva, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, del TUIR, a mente del quale sono redditi diversi “le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”.
Ed invero, nella fattispecie prospettata, l’accredito degli Energy Point, dalla cui conversione si monetizza il provento imponibile, risulta collegato alla produzione di energia elettrica dell’impianto noleggiato e ciò a prescindere dal versamento del canone pattuito.
Rilevato, quindi, che la percezione del provento è condizionata ad un evento incerto – quale, appunto, l’andamento della produzione di energia generata dall’impianto – appare coerente ricondurre il reddito che ne consegue al novero dei redditi diversi ex art. 67 cit.
Pertanto, diversamente da quanto previsto per i redditi di capitale, il contribuente potrà dedurre dalla base imponibile gli oneri inerenti alla produzione del provento (ex art. 68, comma 9, TUIR), ferma restando l’aliquota di imposizione sostitutiva del 26%.