Adottata dalla Banca d’Italia la Comunicazione del 7 febbraio 2014 avente ad oggetto “Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori”.
La Comunicazione, che fa seguito alla consultazione pubblica avviata lo scorso dicembre 2013, fornisce chiarimenti sui criteri di classificazione per qualità del credito da adottare nelle fattispecie di concordato “in bianco” e di concordato con continuità aziendale, e su come detti criteri si raccordino con le nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance, pubblicate lo scorso 21 ottobre dall’EBA.
Come noto, con le leggi n. 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo), e n. 98/2013, di conversione del decreto legge n. 69/2013, sono state introdotte importanti modifiche alla Legge Fallimentare per la parte che disciplina l’istituto del Concordato preventivo, finalizzate ad ampliare significativamente l’utilizzo del Concordato preventivo come strumento volto a preservare il valore del soggetto debitore rispetto alla previgente impostazione. Tali modifiche hanno riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono all’istituto del concordato preventivo, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.