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Solvency II: i parametri per riserve e fondi propri del primo trimestre 2024

7 Agosto 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’7 agosto 2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2147 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2024 fino al 29 settembre 2024 a norma della direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

Il Regolamento è funzionale a garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con la determinazione per ogni data di riferimento delle informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.

In tal senso, le imprese di assicurazione devono utilizzare le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, a prescindere dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.

Le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima (ai sensi dell’art. 77 della Direttiva Solvency II), l’aggiustamento di congruità (ai sensi dell’art. 77 quater), nonché l’aggiustamento per la volatilità (ai sensi dell’art. 77 quinquies), sono le seguenti:

  • le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all’allegato I;
  • gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II;
  • gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III.

Il Regolamento si applica a partire dal 30 giugno 2024.

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