L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il progetto finale di modifica ai Regulatory Technical Standards (RTS) sul rischio di mercato di attuazione CRR III.
Le revisioni mirano infatti principalmente ad allineare questi RTS al nuovo Regolamento (UE) 2024/1623 sui requisiti patrimoniali (CRR III) garantendo la conformità del quadro normativo applicabile.
Le modifiche riguardano:
- il trattamento del rischio di cambio e di commodity nel portafoglio bancario,
- la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio,
- il test di attribuzione dei profitti e delle perdite.
Più in particolare, le modifiche sono state elaborate sulla base dei mandati conferiti dall’articolo 325, paragrafo 9, dall’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, e dall’articolo 325 sexagies, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), che incarica l’EBA di specificare, rispetto ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato:
- le modalità con cui gli enti sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci;
- i criteri che gli enti devono utilizzare per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio, anche quando vengono utilizzati i dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni, nonché la frequenza di tale valutazione;
- i profili di dettaglio tecnici relativi ai test di attribuzione dei profitti e delle perdite.
Delle novità del Regolamento CRR III parleremo nel corso del webinar organizzato dalla nostra Rivista il 17 ottobre 2024 “Basilea IV: le novità del CRR III. Impatti per gli operatori bancari e finanziari“.
Per quanto riguarda il trattamento del rischio di cambio e di commodity nel portafoglio non di negoziazione, gli RTS assicurano che il rischio di conversione sia debitamente considerato dagli istituti.
Per quanto riguarda la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio, gli RTS assicurano che gli istituti siano in grado di indicare in che misura si affidano a un fornitore terzo ai fini di tale valutazione.
Infine, per quanto riguarda i dettagli relativi al test di attribuzione dei profitti e delle perdite, le modifiche agli RTS eliminano la formula di aggregazione per il calcolo dei requisiti totali di fondi propri per il rischio di mercato per un ente che utilizza il metodo alternativo del modello interno, poiché tale formula è stata introdotta nel CRR III.