Con la sentenza n. 22608 del 9 agosto 2024, la Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Leuzzi) si è pronunciata sul diritto alla detraibilità dell’IVA in capo alla società veicolo costituita in operazioni di merger leveraged buy out (MLBO).
Il merger leveraged buy out configura un’operazione volta all’acquisizione delle quote di partecipazione (del pacchetto azionario) di una società c.d. bersaglio (o target) da parte di un’altra società, generalmente costituita per l’occasione e con tale fine specifico (SPV o newco), la quale normalmente ricorre a fonti esterne di finanziamento.
Una volta acquisita la partecipazione, la società veicolo procede alla fusione, diretta o inversa, con la società target, con l’effetto di ribaltare anche l’indebitamento sul patrimonio della società target, ormai confuso con quello della società veicolo (SPV).
Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria aveva negato il diritto alla detraibilità dell’IVA per la società veicolo in continuità con i consolidati principi di giurisprudenza comunitaria che non riconoscono la qualifica di soggetto passivo IVA per le holding statiche, ovvero le società che si limitano a detenere partecipazioni in altre società senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione delle stesse.
In tal senso, secondo l’Amministrazione finanziaria, la società veicolo non può qualificarsi come soggetto passivo ai fini IVA, posto che:
- la sua costituzione sarebbe funzionale esclusivamente all’acquisizione di una quota rilevante delle azioni della target;
- durante la sua esistenza non ha eseguito operazioni passive, al netto del compimento di “acquisti di servizi di consulenza, funzionali e necessari per porre in essere l’operazione finanziata”;
- durante la sua esistenza non ha eseguito “alcuna operazione attiva”.
Nel respingere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, la Cassazione ricorda come la disciplina IVA subordina l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta ad un duplice presupposto:
- che il soggetto che invoca la detrazione sia titolare dello status di “soggetto passivo” dell’imposta che ambisce a detrare;
- che i beni e servizi acquistati siano impiegati da tale soggetto passivo in funzione di operazioni sue proprie, soggette ad IVA, ossia di operazioni imponibili o di operazioni ad esse assimilate ai fini della detrazione.
In tal senso, prosegue la Cassazione, l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società veicolo è in linea di principio detraibile ai sensi della disciplina IVA prevista dagli artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972:
- qualora la società risultante dalla fusione con la società target sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell’imposta;
- qualora questa sia correlata ad acquisti di beni e servizi che si accertino preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.
Rispetto alla tipica struttura del merger leveraged buy out, la Cassazione ricorda quindi come l’acquisizione della partecipazione nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenta una fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo medesima con quella che – transitoriamente – è la propria controllata.
La fusione tra società veicolo e società target assurge, infatti, ab origine a presupposto necessario dell’intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target.
Diversamente dalle holding statiche, la società veicolo non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione.
In questo contesto, ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata.
La qualifica di soggetto passivo in capo alla società veicolo permane anche laddove i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.
Non rileva il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell’effettivo svolgimento dell’attività economica.
La società veicolo neocostituita sostiene i costi stessi con la finalità di utilizzare i beni o i servizi consulenziali acquistati per la prosecuzione dell’attività economica della società target, altrimenti non avrebbe neppure ragione di acquistarli.