Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2024 della legge 8 agosto 2024, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, sono state adottate in modo definitivo alcune modifiche al processo penale di attuazione della Riforma Cartabia per quanto concerne il giudizio in Cassazione.
In realtà il decreto, che si concentra su diversi e ben distinti profili, ha ad oggetto disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, relative:
- alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (c.d. Stretto di Messina),
- ai compiti e le funzioni dei commissari straordinari,
- all’operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia,
- alla realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali,
- al finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici,
- nonché appunto alle misure per garantire la maggiore efficienza del procedimento penale.
Soffermandosi quindi su quest’ultimo profilo, si evidenzia come l’articolo 11 del decreto, come convertito in legge, vada a modificare gli articoli 610 (Atti preliminari) e 611 (Procedimento in camera di consiglio) del Codice di procedura penale in materia di giudizio in Cassazione.
Le modifiche, che sono volte a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, incidono sui tempi e sulle modalità delle richieste di trattazione orale del ricorso.
Come anticipato, le modifiche danno attuazione alla nuova disciplina del procedimento in Cassazione introdotta dall’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), che ha previsto il ricorso al rito cartolare per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024.
La Riforma Cartabia, infatti, è intervenuta sulla forma del giudizio di Cassazione, prevedendo che la trattazione dei ricorsi avvenga:
- in via ordinaria, in camera di consiglio, con contraddittorio scritto e senza l’intervento delle parti,
- in caso di richiesta del procuratore generale e dei difensori, nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis dell’art. 611 c.p.p., in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.
Il presente decreto modifica quindi l’art. 610 c.p.p. prevedendo che:
- l’avviso al procuratore generale e ai difensori, che deve essere inviato dalla cancelleria almeno trenta giorni prima dell’udienza, rechi l’avvertimento che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti;
- nei procedimenti da trattare in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, il termine per l’avviso è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.
Il decreto modifica poi l’art. 611 c.p.p., differenziando i termini del procedimento a seconda che la trattazione avvenga in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ovvero con la partecipazione di queste ex art. 127 c.p.p..
Nel primo caso, rimane ferma la disciplina previgente, per cui fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.
Nel secondo caso, il termine per la presentazione di motivi nuovi e memorie sia ridotto da 15 a 10 giorni e quello per le memorie di replica da 5 a 3 giorni.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione, da parte del procuratore generale e dei difensori, della richiesta di trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, il termine previgente, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza, è sostituito dal termine perentorio di almeno 25 giorni liberi prima dell’udienza ovvero 15 giorni liberi nel caso di udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.
Le presenti modifiche si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.