Con la Risposta n. 176/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la determinazione del reddito imponibile delle assicurazioni non residenti, con particolare riferimento alla rilevanza fiscale delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie.
Il caso specifico riguardava una società di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea, operante in Italia attraverso una sede secondaria in “regime di stabilimento”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 209 del 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”).
Avendo sede in un altro Stato membro, la società non era soggetta alla vigilanza dell’IVASS, ma a quella dell’autorità dello Stato membro di origine, come previsto dall’art. 193, comma 1, dello stesso Codice.
Ai fini fiscali, la sede secondaria localizzata in Italia si qualificava come una stabile organizzazione, quale criterio fondamentale per l’imputazione del reddito d’impresa prodotto sul territorio italiano.
La società istante domandava se fosse applicabile, ai fini della determinazione del reddito imputabile alla stabile organizzazione italiana, l’art. 111 del TUIR, che prevede che, nella determinazione del reddito degli esercenti attività assicurative, la variazione delle riserve tecniche obbligatorie concorra a formare il reddito dell’esercizio “fino alla misura massima stabilita a norma di legge”.
In altri termini, secondo tale disposizione, le variazioni delle riserve obbligatorie concorrono integralmente alla formazione del reddito d’impresa, purché siano formate a norma di legge.
Ciò implica che la normativa speciale del settore assicurativo, ossia il Codice delle Assicurazioni Private e il Regolamento IVASS n. 22 del 2008, nella parte in cui disciplinano la formazione delle riserve obbligatorie, producono effetti immediati sul piano tributario.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento IVASS n. 22 del 2008, l’applicazione del regolamento è limitata alle imprese con sede legale in Italia e alle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo.
Ne discende che, ai fini della formazione delle riserve obbligatorie delle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in uno Stato membro dell’UE, trovano applicazione le normative dello Stato membro d’origine.
In risposta al quesito, l’Agenzia ha confermato che, in questo caso, le variazioni delle riserve tecniche, ancorché costituite secondo le norme del paese membro d’origine, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia, qualora effettuate in osservanza delle regole civilistiche e di vigilanza previste dall’ordinamento dello Stato membro in aderenza a quelle unionali, e poi attribuite mediante analisi funzionale e fattuale alla stabile organizzazione italiana.
Dunque, in virtù dell’armonizzazione normativa, l’espressione “misura massima stabilita a norma di legge” di cui all’art. 111 del TUIR va intesa come comprensiva anche delle leggi del paese d’origine della società.
In conclusione, ne consegue la piena rilevanza fiscale in Italia delle variazioni delle riserve obbligatorie costituite secondo le norme dello Stato membro di residenza della casa madre.