Consob ha posto in pubblica consultazione un documento con le modifiche al Regolamento Emittenti (RE) di attuazione della delega contenuta nell’articolo 120, comma 4-bis, del TUF, concernente l’obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni per coloro che acquistano una partecipazione rilevante al capitale di un emittente quotato (c.d. norma “anti-scorrerie”).
Come si legge nel comunicato stampa della Consob, di seguito espressamente riportato, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. Decreto Fiscale), ha introdotto all’articolo 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il nuovo comma 4-bis, che impone un’informativa aggiuntiva rispetto a quella attualmente prevista in materia di assetti proprietari, volta a rendere trasparenti eventuali tentativi di scalata che interessino emittenti quotati italiani.
In sintesi, il nuovo articolo 120, comma 4-bis, del Tuf, prevede che, in occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale sociale il soggetto che effettua le comunicazioni di cui sopra debba dichiarare (anche) gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (c.d. “dichiarazione di intenzioni”).
Il legislatore, inoltre, ha attribuito alla Consob la facoltà di individuare, con proprio regolamento, “i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni”.
La Consob ha proceduto a individuare i seguenti casi di esenzione dall’obbligo di effettuare la dichiarazione ex articolo 120, comma 4-bis, del Tuf:
- nei casi di esenzione previsti in materia di opa obbligatorie di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), c), d) e h), del RE;
- nei casi di esenzione indicati dall’articolo 119-bis, comma 3, lettere a), b) e c-ter), del RE;
- superamenti passivi delle soglie rilevanti;
- acquisti effettuati da gestori di determinate tipologie di fondi;
- acquisti effettuati nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio già comunicata al mercato.
L’operatività dell’esenzione nei casi di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed e) sarà subordinata ad una dichiarazione del soggetto interessato circa la sussistenza nel caso concreto di una delle esenzioni. Tale dichiarazione sarà riportata nel modello previsto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione ex articolo 120 del Tuf (allegato 4 del RE).
La dichiarazione della sussistenza di una causa di esenzione non troverà applicazione in relazione all’ipotesi di cui alla precedente lettera b) in quanto in tal caso viene meno l’obbligo di notificazione mediante il modello contenuto nell’allegato 4.
Per gli acquisti di azioni proprie da parte dell’emittente, in attuazione di un piano comunicato al mercato ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 3, del RE, tenuto conto che in tal caso non può esservi una “scalata”, non sussiste l’obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall’articolo 120, comma 4-bis, del Tuf. Inoltre, la dichiarazione non è dovuta in occasione della prima comunicazione di partecipazioni rilevanti con riferimento alle suddette soglie da parte di soci venditori nell’ambito di Ipo. Resta invece fermo che l’obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni va assolto anche nei casi di superamento delle soglie rilevanti per maggiorazione dei diritti di voto.
Sempre in materia di assetti proprietari, Consob ha sottoposto alla consultazione alcune proposte di modifica del RE che riguardano l’articolo 117. In particolare, il nuovo comma 2-bis dell’articolo menzionato, di cui si propone l’introduzione, è volto a favorire l’emersione delle partecipazioni comprese tra le soglie del 3% e del 5% del capitale al venir meno della qualifica di Pmi, a causa del superamento dei criteri indicati all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del Tuf. La modifica introduce un obbligo di notifica della partecipazione detenuta infra-soglia, a seguito del cambiamento del regime applicabile (da Pmi a società quotata ordinaria), con riferimento alla soglia iniziale (dal 5% al 3%) prevista per la notifica delle partecipazioni in azioni.
Nello specifico, la proposta regolamentare prevede che:
- gli emittenti diffondano una comunicazione al mercato in merito alla variazione della qualifica di Pmi (articolo 2-ter, comma 2, secondo periodo);
- dalla data del comunicato sopra descritto decorrerà l’obbligo per coloro che detengono una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5% dei diritti di voto dell’emittente che abbia perso la qualifica di Pmi di comunicare tale partecipazione alla Consob e alla società partecipata (articolo 117, nuovo comma 2-bis, e 121, nuovo comma 3-bis, del RE).
La consultazione, della durata di 20 giorni, terminerà il 17 luglio 2019.