WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti
www.dirittobancario.it
Flash News

Digital Markets Act: il Regolamento AGCM sull’esercizio dei poteri d’indagine

28 Agosto 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2024, la delibera del 23 luglio 2024 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che approva il Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione, ai sensi dell’art. 18 della l. 214/2023 (in attuazione del Digital Markets Act).

Il Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act – DMA) prevede infatti una stretta collaborazione tra le Autorità nazionali designate per ciascuno Stato membro e la Commissione UE, la quale è rivestita della competenza in materia.

Il regolamento disciplina, in particolare, l’esercizio dei poteri d’indagine ai sensi dell’art. 38, paragrafo 7 del DMA, in base al quale le autorità nazionali competenti per l’attuazione del DMA medesimo (l’AGCM in Italia), possono formulare, a imprese ed enti, richieste di informazioni e di esibizione documentale, nel caso in cui ravvisino violazioni degli obblighi previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del DMA in capo ai cd. gatekeepers.

gatekeepers sono imprese designate dalla Commissione UE che, in base all’art. 3 del DMA:

(a) hanno un impatto significativo sul mercato interno

(b) forniscono un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali

(c) detengono una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisiscano siffatta posizione nel prossimo futuro.

In base agli artt. 5, 6 e 7 del Digital Markets Act, si ricorda sinteticamente che:

  • è vietato al gatekeeper impedire ad operatori commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali, attraverso servizi di intermediazione online di terzi o attraverso il proprio canale di vendita diretta online, a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper
  • il gatekeeper deve di consentire agli utenti commerciali, a titolo gratuito, di comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il proprio servizio di piattaforma di base o attraverso altri canali, e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che, a tal fine, essi si avvalgano dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper
  • gravano in capo al gatekeeper specifici obblighi informativi nei confronti di inserzionisti ed editori cui eroga servizi pubblicitari online
  • deve essere consentito agli utenti finali di disinstallare con facilità qualsiasi applicazione software presente nel sistema operativo del gatekeeper, ad eccezione di alcune ipotesi in cui ciò non sia possibile a livello tecnico
  • è vietato garantire un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi, applicando condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale posizionamento.

In base al Regolamento, qualora l’AGCM ravvisi possibili violazioni di tali obblighi, può deliberare l’avvio di un’indagine volta ad accertare la sussistenza delle violazioni.

A seguito della notifica del provvedimento di avvio dell’indagine, l’AGCM può quindi esercitare i poteri di cui all’art. 14, co. 2 – 2 quinquies della L. n. 287/1990, ovvero:

  • formulare richieste di informazioni e di esibizione documentale alle imprese
  • convocare in audizione rappresentanti di imprese e ogni persona fisica che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell’istruttoria
  • disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria
  • disporre ispezioni.

L’Autorità inoltre, qualora ritenga sufficientemente istruita l’indagine, comunica alle imprese il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori e delibera l’invio alla Commissione europea dei risultati dell’indagine.

Come previsto dall’art. 38, par. 7, del DMA, l’Autorità riferisce alla Commissione in merito ai risultati dell’indagine; resta comunque salva la facoltà dell’AGCM di avviare un’istruttoria qualora nel corso dell’indagine siano emersi indizi in merito a violazioni del diritto della concorrenza o del divieto di abuso di dipendenza economica con rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato ex art. 9 co. 3 bis della Legge 192/1998.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09

Iscriviti alla nostra Newsletter