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AML e cripto-attività: Bankitalia si conforma agli orientamenti EBA per l’adeguata verifica

28 Agosto 2024

Notizia curata da Domenico Balletta

Di cosa si parla in questo articolo

Con nota n. 39 del 28 Agosto 2024 Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (EBA) l’intenzione di conformarsi ai recenti Orientamenti EBA/GL/2024/01, recanti modifiche agli Orientamenti del 2021 in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela, per gli intermediari che operano in cripto-attività.

Si ricorda che la Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dal Regolamento (UE) 2023/1113, assegna all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA)  il compito:

  • di emanare linee guida sui fattori di rischio AML, che i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) dovrebbero prendere in considerazione, quando avviano un rapporto continuativo o effettuano operazioni in cripto-attività;
  • di chiarire le misure di adeguata verifica che i CASP dovrebbero applicare nelle situazioni ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e quando entrano in rapporti di corrispondenza con rispondenti che sono CASP di Paesi non appartenenti all’UE (articoli 18 e 19 bis Direttiva UE 849/2015).

EBA, pubblicando gli Orientamenti EBA/GL/2024/01 recanti modifica degli orientamenti EBA/GL/2021/02, ha dato attuazione a questi nuovi mandati, apportando modifiche mirate agli Orientamenti generali sull’adeguata verifica della clientela già pubblicati nel 2021, e già attuati dalla Banca d’Italia con la Nota n. 15 del 2021.

In particolare EBA:

  • ha aggiunto indicazioni specifiche per gli intermediari che operano in cripto-attività
  • ha introdotto limitate modifiche alla parte generale e ad alcuni Orientamenti settoriali (es. correspondent banking, retail banking) per introdurre fattori di rischio specifici per l’attività in cripto.

Queste modifiche agli Orientamenti si applicano a partire dal 30 dicembre 2024 ed è previsto che “le autorità competenti devono notificare all’ABE entro il 28.08.2024 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità.”

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