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Flash News

Aggiornamenti IASB alla tassonomia contabile IFRS 2024

30 Agosto 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’International Accounting Standards Board (IASB) ha posto in consultazione il 29 agosto 2024 una proposta di aggiornamento della tassonomia contabile IFRS 2024, per riflettere i nuovi principi contabili IFRS introdotti, nonché quelli modificati, nel corso del 2024, ovvero:

  • IFRS 19 Società controllate senza responsabilità pubblica: Informazioni integrative, pubblicato nel maggio 2024
  • Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, che ha modificato l’IFRS 9 Strumenti finanziari e l’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative, pubblicato nel maggio 2024
  • Miglioramenti annuali ai principi contabili IFRS – Volume 11, pubblicato nel luglio 2024.

L’aggiornamento proposto per la tassonomia IFRS include modifiche alla tassonomia contabile IFRS per riflettere i requisiti di informativa nuovi e modificati introdotti da questi principi.

La scadenza per la presentazione dei commenti è il 28 ottobre 2024.


IFRS 19 Società controllate senza responsabilità pubblica: Informativa

L’IFRS 19 stabilisce le disposizioni in materia di informativa che gli enti possono applicare in luogo delle disposizioni in materia di informativa previste da altri principi contabili IFRS.

L’IFRS 19, in particolare:

  • stabilisce requisiti di informativa ridotti, tratti dai requisiti di altri Principi contabili IFRS
  • rimanda ai requisiti di informativa contenuti in altri principi contabili IFRS che rimangono applicabili
  • introduce requisiti di informativa che sono specifici dell’IFRS 19.

Lo IASB, con il documento in consultazione, propone in particolare:

  1. di aggiungere i riferimenti all’IFRS 19 ai requisiti esistenti, per i requisiti di informativa ridotti, tratti dai requisiti di altri principi contabili IFRS (paragrafo 3-a)
  2. per gli obblighi di informativa previsti da altri principi contabili IFRS che rimangono applicabili e che sono specificati nell’IFRS 19 mediante riferimenti incrociati, non aggiungere riferimenti all’IFRS 19 a circa 50 elementi esistenti della tassonomia contabile dell’IFRS (paragrafo 3-b).
  3. per le disposizioni in materia di informativa che sono specifiche dell’IFRS 19 e le relative disposizioni tratte da altri principi contabili IFRS, creare nove nuovi elementi e includere questi nuovi elementi e tutti quelli esistenti che completano logicamente la tassonomia, in un nuovo gruppo di presentazione per l’IFRS 19 (paragrafo 3-c).

Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari

Le Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari hanno modificato l’IFRS 9, al fine di chiarire i requisiti relativi:

  • all’estinzione di passività finanziarie tramite strumenti di pagamento elettronici
  • alla classificazione delle attività finanziarie con termini contrattuali che potrebbero modificare l’importo dei flussi di cassa.

Queste modifiche hanno inoltre introdotto requisiti di informativa transitoria nell’IFRS 9 e hanno modificato l’IFRS 7 per:

  1. modificare i requisiti di informativa per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al valore equo, attraverso altre componenti di conto economico complessivo
  2. aggiungere obblighi di informativa per gli strumenti finanziari con condizioni contrattuali che potrebbero modificare l’importo dei flussi di cassa al verificarsi di un evento.

Lo IASB propone di creare quattro nuove tabelle e 13 nuovi elementi per riflettere i requisiti di informativa derivanti dalle modifiche (paragrafi D1-D7).

Miglioramenti annuali ai principi contabili IFRS – Volume 11

I miglioramenti annuali si limitano a modifiche che chiariscono la formulazione di un Principio contabile o correggono conseguenze non intenzionali, sviste o conflitti relativamente minori tra le disposizioni dei Principi contabili IFRS.

Ad eccezione della disposizione che prevede di indicare se l’entità ha applicato le modifiche derivanti dai miglioramenti annuali a partire da un esercizio precedente a quello di entrata in vigore (paragrafo 21), le modifiche derivanti dai miglioramenti annuali non introducono nuovi obblighi di informativa che richiedano modifiche alla tassonomia contabile degli IFRS.

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