Con la sentenza n. 20676 del 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del diniego di rimborso dell’eccedenza IVA indicata in dichiarazione 2015 e generatosi nel periodo d’imposta 2012.
Nel caso esaminato, la dichiarazione 2012 è stata presentata tempestivamente, mentre le dichiarazioni dei due periodi d’imposta successivi (2013 e 2014) sono state presentate tardivamente, risultando omesse.
Come noto, l’art. 30, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972 prevede che il contribuente, quale ipotesi residuale rispetto alle fattispecie previste dai commi precedenti del medesimo articolo, può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili, nei limiti della minor eccedenza del triennio.
L’Agenzia delle entrate aveva motivato, nel proprio provvedimento di diniego, che l’omissione dichiarazioni dei due periodi d’imposta successivi a quello di maturazione dell’eccedenza di imposta avesse comportato l’azzeramento dei crediti IVA dei suddetti periodi, impedendone il riporto in avanti del credito ed il relativo rimborso.
La C.T.R., in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso, ha confermato il diniego del rimborso, in quanto le dichiarazioni 2013 e 2014 sono da considerarsi omesse, e inoltre, ha ritenuto che la società contribuente non ha presentato tempestiva istanza di rimborso per la dichiarazione del periodo 2012, dovendosi ritenere tardiva la domanda presentata in sede di dichiarazione 2015, in quanto oltre il secondo anno dalla maturazione del credito.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente.
In particolare, la Corte ha affermato che il requisito richiesto dalla legge ai fini della presentazione della richiesta di rimborso in caso di minore eccedenza detraibile del triennio è l’assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione alle dichiarazioni dei tre periodi d’imposta in oggetto.
Secondo la Suprema Corte, con l’assolvimento degli obblighi dichiarativi viene cristallizzato il riporto dell’eccedenza risultante dal periodo precedente e ciò consente di verificare sia l’esistenza dell’eccedenza di imposta, sia rispetto a quale eccedenza (del trennio) sia maturato il diritto al rimborso in alternativa all’esercizio del diritto a detrazione.
La Corte ha stabilito che l’assoggettamento della domanda di rimborso a requisiti formali e sostanziali, compreso un termine di decadenza per la presentazione delle dichiarazioni “che comporta una sorta di sanzione del contribuente non diligente che non lo abbia rispettato”, non contrasta con il diritto dell’Unione Europea, purché tali requisiti rispettino i principi di equivalenza ed effettività, cioè che i requisiti imposti dalla norma interna non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha confermato la sentenza della CTR impugnata, correggendone tuttavia la motivazione: il contribuente non ha potuto chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA non in quanto decaduto dal diritto al rimborso, bensì per mancanza del requisito di presentazione tempestiva delle dichiarazioni ai fini IVA.