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CSRD: il decreto di recepimento in Gazzetta Ufficiale

11 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che attua la Direttiva 2022/2464/UE (anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Si ricorda che la CSRD è quella direttiva che impone alle imprese di grandi dimensioni un obbligo di fornire agli investitori, fra le informazioni di carattere non finanziario, quelle legate alla sostenibilità ambientale.

La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023, sostituendo la precedente “Non Financial Reporting DirectiveNFRD” (Direttiva 2014/95/UE), attuata in Italia dal D. Lgs. 254/2016, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.

L’obiettivo principale della CSRD è quello di migliorare l’informativa di sostenibilità, equiparando la rilevanza dei risultati ESG con quelli riportati nel tradizionale bilancio civilistico: in particolare, la CSRD mira a garantire l’accesso da parte di investitori e stakeholders ad un’informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva.

Di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte dalla CSRD, attuata con il decreto legislativo oggi pubblicato in GU, in tema di rendicontazione della sostenibilità aziendale.

Ambito di applicazione del decreto attuativo della CSRD

Il Decreto di attuazione della CSRD si applica a tutte le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché le PMI quotate (cioè con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o europei) e le imprese di paesi terzi (che abbiano forma giuridica comparabile ai sensi della normativa comunitaria), con l’esclusione delle microimprese (secondo la definizione di cui all’art. 1, co. 1, lett. l).

In particolare, si applica alle società costituite nella forma di:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE

Si applica inoltre:

  • alle imprese di assicurazione ai sensi dell’art. 88 c. 1 e imprese di cui all’art. 95 c. 2 e 2 bis, D. Lgs. 209/2005
  • agli enti creditizi di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto  1), del Regolamento (UE) n. 575/2013, esclusa Banca d’Italia 

L’obbligo di predisporre la rendicontazione (individuale e/o consolidata) di sostenibilità

La rendicontazione di sostenibilità, la cui redazione sarà obbligatoria per le imprese, ai sensi della CSRD, dovrà includere:

  • le informazioni relative all’impresa societaria stessa ed alle società che appartengono al suo gruppo
  • una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:
    • la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità
    • le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità
    • i piani dell’impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di  investimento, che garantiscano che il modello e la strategia aziendali  siano  compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale in linea con gli accordi internazionali
    • il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
    • le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
  • una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi:
    • obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050
    • una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi
    • una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive
  • una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo con specifico riferimento alle questioni di sostenibilità
  • una descrizione dell’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo
  • una descrizione degli obiettivi e delle politiche imprenditoriali sulla sostenibilità
  • le procedure di due diligence in relazione a tali problematiche
  • le informazioni relative alla catena di valore dell’impresa, compresi i prodotti e servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura
  • una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le  modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa

I soggetti obbligati dovranno indicare le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione.

Sono previste deroghe e limitazioni alla rendicontazione di sostenibilità richiesta per le PMI quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all’art. 4, paragrafo  1,  punto 145), del Regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione e riassicurazione captive di cui all’art. 13, punto 2), della Direttiva 2009/138/CE.

La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere parte integrante della relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente contrassegnata.

La relazione sulla gestione, compresa la rendicontazione di sostenibilità, dovrà essere redatta nel formato elettronico unico europeo (Extensible HyperText Markup Language – XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere, in un prossimo futuro, le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione.

Inoltre, per consentire l’accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità la società dovrà procedere alla pubblicazione della rendicontazione sulla sostenibilità anche sul proprio sito internet o, in mancanza, renderne disponibile una copia cartacea a chi ne faccia richiesta.

L’obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità ad Assurance

La rendicontazione di sostenibilità è oggetto di apposita attestazione di conformità, da parte di un revisore legale (o di una società di revisione), che può essere anche lo stesso già incaricato della revisione contabile della società (art. 8).

Il revisore deve esaminare, in particolare, la rendicontazione di sostenibilità delle imprese per verificare che siano rispettati gli standard richiesti, fornendo un’attestazione formale della conformità del report alle normative vigenti, nella quale risulta inclusa un’analisi dettagliata delle dichiarazioni relative alla sostenibilità per garantirne la verificabilità dei dati e il concreto rispetto nelle pratiche aziendali.

L’attestazione consiste in una relazione redatta con l’osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026 e, nelle more, sulla base delle norme di Assurance elaborate a livello nazionale con la collaborazione delle Autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali ed adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita CONSOB.

È previsto, in via residuale, che fino all’adozione di tali principi nazionali, qualora si rendesse necessario e urgente, la Consob potrà comunque indicare con proprio regolamento i principi di attestazione da utilizzare e, nel contempo, anche disciplinare le modalità di svolgimento dell’incarico.

L’obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità secondo gli standard europei (ESRS) 

Per garantire una maggiore comparabilità tra le disclosure, le imprese saranno tenute ad adottare un unico standard di rendicontazione ESRS (European Sustainability Reporting Standard), il cui sviluppo è demandato all’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Per le PMI saranno introdotti degli standard specifici, in modo da tener conto delle loro esigenze e caratteristiche.

Entrata in vigore del decreto di attuazione della CSRD

Le disposizioni del presente decreto si applicano:

  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
    • alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio,  superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
    • agli enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16, comma 1, d. Lgs. 39/2010,  che  sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di  chiusura  del  bilancio  superano  il criterio  del  numero  medio  di  500  dipendenti  occupati  durante l’esercizio;
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
    • alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di  cui al comma 1, lettera a), numero 1);
    • alle società madri diverse da quelle di cui  al  comma  1, lettera a), numero 2);
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
    • alle PMI quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, c. 10;
    • agli enti piccoli e non complessi, di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto  145),  del  Regolamento  (UE)    575/2013 purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di PMI quotate e che non sono micro-imprese;
    • alle imprese di assicurazione e riassicurazione captive, definite all’art. 13, punto 2), della Direttiva 2009/138/CE purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

Le disposizioni di cui all’art. 5  (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il  1° gennaio 2028, fermo  restando quanto previsto all’art. 18, comma 3. 

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