L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 181/2024, si è pronunciata, sull’applicazione dell’imposta di bollo per i prodotti finanziari, sull’obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi e sull’applicazione dell’imposta sul valore delle cripto attività detenute.
Nel caso di specie, infatti, l’Istante riteneva di non dover applicare l’imposta sul valore delle cripto attività, in quanto sui bitcoin detenuti era già stata pagata l’imposta di bollo; inoltre, anche qualora si fosse ritenuto applicabile l’imposta sul valore delle cripto attività, dovrebbero essere esclusi dalla base imponibile “gli importi in valuta tradizionale presenti nel rendiconto” rilasciato dalla Società, in quanto trattasi di importo in euro ”temporaneamente” presente a fine anno nella propria posizione, in virtù di ordini di acquisto non ancora eseguiti ovvero di ordini di vendita appena eseguiti.
L’Istante ritiene, infine, che tale importo in euro non debba essere indicato nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, né essere assoggettato all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto non è detenuto in un deposito o conto corrente bancario costituito all’estero.
L’Agenzia ricorda che l’art. 1, commi da 126 a 147, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle criptoattività, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto attività presenti nel sistema.
In particolare, il comma 126 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera csexies) del comma 1 dell’art. 67 TUIR, per cui le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette criptoattività, comunque denominate, sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%):
- in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente)
- agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale)
- alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR
- ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’art. 23 TUIR.
Con le modifiche recate dal successivo comma 128 al D. Lgs. 461/1997, il legislatore ha previsto la possibilità di applicazione della suddetta imposta sostitutiva anche da parte degli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e ibis) del comma 5 dell’art. 3 del D. Lgs. 231/2007, con l’opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.
Dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche recate dalla lettera c) del comma 129 della legge di bilancio 2023, all’art. 4 D.L. 167/1990, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.
Il legislatore ha espressamente previsto che le criptoattività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle criptoattività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Pertanto, gli obblighi di monitoraggio fiscale delle criptoattività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia: il Quadro RW va compilato un rigo per ogni ‘portafoglio, conto digitale o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.
Relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, l’Agenzia rappresenta che con riferimento all’imposta di bollo per i prodotti finanziari, nella circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, aveva chiarito che l’art. 3, comma 3, del D.M. 24 maggio 2012 precisa che l’esclusione dell’imposta opera per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.
Pertanto, in riferimento al caso di specie, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, per l’Agenzia non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario.
Tale importo in euro detenuto presso la Società, inoltre, non deve essere indicato nel quadro RW in quanto non è detenuto presso conti correnti all’estero.