E’ attualmente in esame alla Camera ed al Senato, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 settembre, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione.
In particolare, il Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli, nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni, a norma del Regolamento (UE) 2018/1672.
Le novità principali riguardano l’ampliamento delle misure per la segnalazione dei trasferimenti di valori pari o superiori a 10.000 euro, includendo sia il denaro contante sia strumenti di pagamento, come carte prepagate e altri mezzi.
Le autorità competenti sono obbligate a inviare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) dichiarazioni con cadenza quindicinale sui movimenti di tali valori; oltre a ciò, devono essere trasmesse le informazioni relative a sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, senza soglie minime, nonché i casi di mancato rispetto degli obblighi dichiarativi emersi durante i controlli.
Vengono ridefinite le categorie di “oro da investimento” e “materiale d’oro”, e riducendo la soglia minima per la dichiarazione delle operazioni da 12.500 euro a 10.000 euro all’UIF.
Tale obbligo viene esteso anche a transazioni frazionate che, nel corso del mese, superino i 2.500 euro per singola operazione e in ogni caso i 10.000 euro complessivi.
L’esercizio professionale del commercio di oro da parte delle società di capitali è subordinato alla comunicazione preventiva all’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), che si occuperà di istituire e tenere un apposito registro.
Le modifiche coinvolgono anche la normativa valutaria: vengono aggiornate in particolare le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate” e “denaro contante non accompagnato”.
In merito all’obbligo di dichiarazione gravante sui trasferimenti di “denaro non accompagnato” pari o superiore a 10.000 euro, si specifica che la dichiarazione non è valida se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete e se il denaro non è messo a disposizione per il controllo dell’Agenzia delle Dogane (ADM).
Tra le misure più incisive, si concede ad ADM e Guardia di Finanza la facoltà di trattenere temporaneamente (fino a 30 giorni, prorogabili in casi particolari a 90) il denaro non dichiarato, sospettato di essere collegato a attività criminose.
Vengono rafforzati i controlli sulle movimentazioni di denaro e fondati su analisi dei rischi, includendo l’uso di procedure informatiche, con la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte anche per fini fiscali.
Il testo normativo rafforza poi la cooperazione tra ADM, Guardia di Finanza e autorità europee, prevedendo lo scambio di informazioni tramite il Sistema di Informazioni Doganali (SID).
In caso di sospetti legati al crimine organizzato o che possano minacciare gli interessi finanziari dell’UE, le informazioni saranno trasmesse anche alla Commissione Europea, all’EPPO (Procura Europea) e a Europol.
Infine, vengono inasprite le sanzioni in caso di violazione degli obblighi dichiarativi: aumentano le percentuali per il pagamento delle somme in misura ridotta, passando dal 15% al 30% della somma non dichiarata per importi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 40.000 euro; le sanzioni vengono distinte tra omessa dichiarazione e dichiarazione incompleta o inesatta e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.