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Rischio di controparte: aggiornata la circolare Bankitalia

16 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia, con atto di emanazione del 10 settembre 2024, ha pubblicato il 7° aggiornamento della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, recante disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, che modifica il Capitolo 9 del Titolo IV della Circolare, relativamente alle disposizioni sul rischio di controparte e sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito.

Delle questioni correlata al rischio di credito se ne parlerà nel corso del webinar organizzato dalla nostra rivista il 17 ottobre 2024, “Basilea IV: le novità del CRR III. Impatti per banche e intermediari”.

Le modifiche apportate al Capitolo 9 del Titolo IV, in particolare, estendono agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB la disciplina europea in materia di rischio di controparte introdotta dal Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR II).

La modifica riguarda in particolare le metodologie di calcolo dell’esposizione al rischio di controparte, che vengono infatti sostitute da tre nuove metodologie:

  • il metodo standardizzato (‘SA-CCR’)
  • due metodologie semplificate:
    • il metodo standardizzato semplificato (sSA-CCR)
    • il metodo dell’esposizione originaria rivisto (r-OEM).

Non viene invece modificato, con l’aggiornamento in oggetto, il metodo dei modelli interni.

Con le modifiche sono introdotti quindi i seguenti procedimenti amministrativi:

  • autorizzazione, in deroga all’art. 273 bis par. 1 e 2 CRR, all’uso dei metodi semplificati per la quantificazione dell’esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all’art. 273 bis, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);
  • autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo dell’esposizione originaria per la quantificazione dell’esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all’art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni).

Vengono poi abrogati i procedimenti amministrativi:

  • autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell’esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all’art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);
  • consenso all’utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria nei casi di cui all’art. 298, par. 4 CRR (termine: 120 giorni).

Le modifiche apportate si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 2024.

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