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Transparency: approvate le modifiche al Regolamento Emittenti sulle trasparenza degli assetti proprietari delle quotate

1 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Delibera n. 19614 del 26 maggio 2016 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti necessarie per adeguare la regolamentazione alle novità apportate in materia di partecipazioni rilevanti dalla Direttiva 2013/50/UE (Transparency) e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 (cfr. contenuti correlati).

Come si legge nel comunicato stampa della Consob, le nuove disposizioni determinano un ulteriore incremento della trasparenza informativa nei confronti del mercato circa gli assetti proprietari dell’emittente con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti derivati.

A titolo esemplificativo sono introdotte le nuove definizioni di “partecipazione in strumenti finanziari” e “partecipazione aggregata”, che sostituisce la “posizione lunga complessiva”, confermando per tali partecipazioni la soglia minima al 5%. Inoltre, sono state uniformate le soglie percentuali superiori al 50% confermando la soglia del 66,6% in luogo del 75%; sono state modificate le regole applicabili per le operazioni di prestito titoli. Dette modifiche entreranno in vigore in data 1 luglio p.v..

Per effetto del mutato quadro normativo, si richiede un’apposita comunicazione alla Consob e alla società partecipata, da effettuare entro il 31 agosto 2016, con la quale deve essere indicata la partecipazione detenuta alla data dell’1 luglio 2016. La Consob provvederà a pubblicare nel proprio sito internet gli elementi informativi necessari per la trasparenza degli assetti proprietari, al fine di tutelare gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.

Si segnala infine che sono state individuate le modalità con le quali gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine devono comunicare lo Stato membro d’origine, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo entro la data del 18 giugno 2016. Tali modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale.

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