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Concordato preventivo biennale: istituiti i codici tributo

20 Settembre 2024

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024, ha istituito i codici tributo per versare, tramite il modello F24, le somme dovute per l’adesione al Concordato preventivo biennale.

Per quanto riguarda le somme dovute dai soggetti ISA, nel primo periodo di adesione al Concordato, l’art. 20 D. Lgs. 13/2024 stabilisce che:

  • se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato come previsto dagli artt. 15 e 16 del decreto
  • se l’acconto IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato come previsto dall’art. 17.

L’art. 20 bis prevede poi che gli stessi contribuenti, per i periodi d’imposta interessati dal concordato possano assoggettare a un’imposta sostitutiva la parte di reddito oggetto del concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta dell’Agenzia, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 del decreto.

Per i contribuenti forfetari, l’art. 31, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 13/2024 stabilisce che, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione pari al 10% o al 3% nel caso previsto dall’art. 1, comma 65, n. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente.

In base all’art. 31 bis, inoltre, gli stessi contribuenti, per il periodo d’imposta oggetto del concordato, possano assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell’eccedenza, oppure del 3% nel caso previsto all’art. 1, c. 65, della L. 190/2014.

Ciò premesso, con la risoluzione in esame debuttano i codici tributo:

  • 4068: “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”: da indicarsi nella sezione “Erario”, “Importi a debito versati”
  • 4069: “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”: da indicarsi nella sezione “Erario”, “Importi a debito versati”
  • 4070: “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”: da indicarsi nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione
  • 4071: “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”: da indicarsi sempre nella sezione “Erario”
  • 4072: “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”: da indicarsi sempre nella sezione “Erario”
  • 4073: “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”: da indicarsi sempre nella sezione “Erario”.
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