WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Clausola floor: non è vessatoria, in presenza di una clausola cap

2 Ottobre 2024

Tribunale di Pordenone, 27 agosto 2024, n. 520 – Dott. Tonon

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 520 del 27 agosto 2024, si è pronunciata sulla vessatorietà di una clausola floor inserita in un contratto di mutuo.

Il Tribunale ha ricordato che le clausole floor e cap sono clausole eventualmente inserite in un contratto di mutuo, che hanno la finalità di stabilire i confini del tasso di interesse entro un tetto minimo (floor) o massimo (cap):

  • la clausola floor stabilisce, fin dal momento della stipula, il tasso al di sotto del quale la rata di un mutuo non potrà scendere
  • la clausola cap, per converso, prevede un tasso massimo oltre il quale una rata di mutuo non può salire.

Il Tribunale osserva preliminarmente che l’art. 1341, comma 2, c.c. contiene un elenco tassativo delle ipotesi di clausole vessatorie, e tra queste non rientra l’eventuale inserimento in un contratto della clausola floor.

Richiamando la precedente sentenza della Corte d’Appello di Milano (n. 2836/2022 ) – per cui è nulla la clausola floor, in assenza di una correlativa clausola cap, per eccessivo vantaggio a favore dell’istituto di credito – il Tribunale rileva che nel contratto di mutuo oggetto di causa è peraltro presente, oltre che una clausola floor a favore della opposta, anche una clausola cap a favore dell’opponente.

Conseguentemente, per il Tribunale non si è verificata alcuna situazione di significativo squilibrio tra le parti, posto che tale squilibrio non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal Giudice, ma attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto (c.d. squilibrio normativo).

Peraltro, poiché il Codice del consumo si applica a favore dei consumatori, che, tuttavia, possono essere solo persone fisiche (art. 3 cod. cons.), nel caso de quo, mutuatario è una persona giuridica (nello specifico, una società a responsabilità limitata): pertanto, non può essere ritenuto destinatario della speciale tutela prevista dalla normativa nazionale e UE.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter