Con ordinanza n. 17992 del 1° luglio 2024, la Corte di Cassazione (Pres. Dott.ssa Cristiano, Rel. Dott. Dongiacomo) ha dichiarato improcedibile l’impugnazione, tramite ricorso per Cassazione, proposta dall’imprenditore ricorrente, in data 8.7.2023, del decreto con cui la Corte d’Appello aveva revocato l’omologa del concordato.
Il creditore resistente si è costituito chiedendo la dichiarazione di improcedibilità di detto ricorso in quanto, in data 28.07.2023, era stato dichiarato il fallimento dell’imprenditore, con sentenza non reclamata e, pertanto, divenuta definitiva.
Dopo aver ribadito l’orientamento secondo cui, durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo, non è esclusa la dichiarazione del fallimento, i Giudici di legittimità hanno statuito che, una volta che sia stato dichiarato il fallimento, può solo essere impugnata la relativa sentenza, non essendo possibile che il giudizio sulla omologabilità del concordato prosegua dopo la dichiarazione del fallimento. Pertanto, i motivi d’ impugnazione proposti contro il diniego di omologazione del concordato devono necessariamente tradursi in motivi d’ impugnazione della sentenza dichiarativa, non essendo ipotizzabile che, in accoglimento del reclamo del debitore proponente, sia omologato un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento.
Nella vicenda in esame, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto chiarendo che, intervenuto il fallimento, solo il Giudice del reclamo chiamato a pronunciare sul fallimento si potrà esprimere anche sulla proposta di concordato. In particolare, lo stesso se confermerà la dichiarazione di fallimento ribadirà anche il giudizio di non omologabilità; se, invece, revocherà la dichiarazione di fallimento non necessariamente dovrà omologare la proposta di concordato laddove la stessa debba essere ai sensi degli artt. 173 e 180 l. fall.