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Segnalazioni anticorruzione: modifiche al regolamento ANAC

8 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 05 ottobre 2025 il comunicato ANAC recante l’approvazione della delibera n. 412 dell’11 settembre 2024 che revisiona il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, relativamente alle segnalazioni anticorruzione.

In particolare, l’ANAC ha modificato l’art. 7 del Regolamento, relativo al procedimento per la definizione delle segnalazioni anticorruzione, che viene sostituito come segue:

  1. Il dirigente provvede all’archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all’articolo 6, anche nei seguenti casi:
    1. manifesta infondatezza della segnalazione;
    2. contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
    3. manifesta incompetenza dell’Autorità;
    4. questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l’accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.
  1. Il dirigente in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, non dà luogo all’avvio del procedimento istruttorio delle segnalazioni che non risultano prioritarie, in quanto allo stato degli atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell’interesse pubblico. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imparzialità e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all’art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell’Autorità. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l’attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità.
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l’invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti. 6. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l’indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti, previa presa d’atto del Consiglio, sono pubblicati nel sito dell’Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione.
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