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Giurisprudenza

Sulla prova dell’esistenza di un’apertura di credito, senza forma scritta

8 Ottobre 2024

Michele Greggio, Avvocato, PhD, Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Padova

Corte d’Appello di Napoli, Sez. III, 9 settembre 2024, n. 3494 – Pres. Casaregola, Rel. Morrone

 

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 3494 del 9 settembre 2024 (Pres. Casaregola, Rel. Morrone), la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata relativamente alla prova, richiesta al correntista, dell’esistenza di un contratto di apertura di credito, in difetto di forma scritta.

In particolare, ha sancito il principio per cui «la nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta […] si configura come una nullità di protezione, rilevabile d’ufficio […] Tuttavia, essendo la nullità di protezione funzionale sia alla tutela di un interesse generale (integrità ed efficienza del mercato), sia di un interesse particolare (interesse del consumatore o del cliente), la rilevazione ufficiosa incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a far valere la nullità, escludendo che la controparte […] possa far valere essa stessa la nullità o possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per interessi suoi propri, estranei alla tutela del contraente debole».

Nel caso esaminato, l’appellante incidentale, pur avendo ottenuto parziale vittoria in primo grado, impugnava la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva escluso l’esistenza di un’apertura di credito per mancanza della forma scritta, qualificando le rimesse eseguite come solutorie e, quindi, soggette alla prescrizione decennale. La Corte d’Appello di Napoli, sulla base del principio sopra esposto, ha ritenuto provata da parte del correntista l’esistenza dell’apertura di credito pur in assenza del contratto in forma scritta e, riqualificando le rimesse come ripristinatorie, ha escluso l’applicabilità della prescrizione decennale.

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