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Giurisprudenza

Responsabilità amministratori: natura dell’azione e onere probatorio

18 Ottobre 2024

Federica De Gottardo, Dottoressa di Ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei (Diritto Commerciale) presso l’Università di Trento

Tribunale di Venezia, 7 giugno 2024 – Pres. Tosi, Rel. Torresan

Con sentenza del 7 giugno 2024, il Tribunale di Venezia (Pres. Tosi, Rel. Torresan) ha richiamato il tradizionale orientamento di legittimità in ordine alla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori per i danni cagionati alla società amministrata e, su tale presupposto, ha chiarito l’estensione dell’onere probatorio che ricade sull’amministratore convenuto.

I giudici di prime cure hanno innanzitutto ribadito il consolidato indirizzo interpretativo per cui «la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto».

Posta questa premessa generale, nella specifica ipotesi – che ricorreva nel caso in esame – di distrazione di somme dal patrimonio sociale, il Tribunale ha specificato che l’amministratore ha «l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento».

I giudici veneziani hanno da ultimo chiarito che la difesa per cui l’amministratore non avrebbe mai gestito direttamente la società (in quanto nominato unicamente come cd. “testa di legno”) non assume rilievo ai fini dell’esenzione dello stesso da responsabilità.

E ciò, in quanto «con l’assunzione della carica, l’amministratore assume i doveri a lui imposti dalla legge e dallo statuto e quindi il dovere di conservare l’integrità patrimoniale, non solo astenendosi dal compiere condotte attive di natura distrattiva ma anche vigilando diligentemente sul patrimonio, al fine di impedire che il patrimonio venga dissipato da soggetti terzi».


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