Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2024, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 agosto 2024, di adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori massimi indicati agli articoli 2519 e 2525 C.c., relativamente a stato attivo patrimoniale e partecipazioni detenute dai soci.
Si ricorda che:
- l’art. 2519 C.c. fissa i limiti massimi di valore dello stato attivo patrimoniale per poter applicare le norme sulla società a responsabilità limitata (in quanto compatibili) alle società cooperative, ovvero €.1.000.000,00
- l’art. 2525 (commi 1 e 2) C.c. fissa invece il valore nominale massimo di ciascuna quota o azione detenuta (€.500,00) e il valore massimo complessivo delle quote o azioni detenute da un singolo socio (€.100.000,00)
Con il decreto pubblicato, pertanto, i limiti massimi di valore sono incrementati, in base alla variazione media annua dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8%.
Per l’effetto:
- il valore dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2519, c. 2 C.c. è elevato ad €.1.438.000,00
- il valore massimo dell’azione di cui all’art. 2525, c. 1 C.c. è elevato ad €.719,00
- il limite massimo del valore della partecipazione di cui all’art. 2525, c. 2 C.c. è elevato ad €.143.800,00.