Il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa ha pubblicato un documento avente ad oggetto le attività in corso di realizzazione legate all’introduzione delle tecnologie di intelligenza artificiale nella Giustizia amministrativa.
Lo scopo è quello di fornire una iniziale informazione delle evoluzioni avviate dal Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, in una fase nella quale l’interesse verso l’impiego di queste tecnologie ha raggiunto una intensità particolarmente accentuata, sia per il livello di diffusione e sviluppo tecnologico sia a seguito delle iniziative di regolazione in ambito UE e nazionale.
Nel documento sono descritte strategie, metodologie e casi d’uso dell’IA, con particolare focus all’anonimizzazione delle sentenze e dei documenti.
In sintesi:
- Applicazioni consolidate e progetti PNRR: già dal 2020, la giustizia amministrativa ha adottato sistemi avanzati di cybersecurity basati sull’IA, che hanno permesso di prevenire efficacemente incidenti informatici; inoltre, il processo amministrativo telematico (PAT) è stato avviato nel 2017, integrando interamente i fascicoli digitali anche degli anni precedenti.
La Giustizia amministrativa, inoltre, tramite il Servizio per l’Informatica, ha attuato progetti altamente innovativi, inseriti nella misura PNRR 1.6.5 (“Digitalizzazione delle grandi PAC – Consiglio di Stato”), che includono la realizzazione di una piattaforma di business intelligence e intelligenza artificiale.
Sono implementati di algoritmi di explainable AI per garantire la trasparenza e la comprensibilità dei processi decisionali dell’IA, riducendo i rischi legati alla natura ‘black-box’ (scatola nera) di molti modelli di apprendimento automatico
- Anonimizzazione delle sentenze: l’IA viene utilizzata per garantire la protezione dei dati personali presenti nelle sentenze, con un focus sull’equilibrio tra trasparenza e riservatezza, a supporto del personale delle segreterie, fornendo proposte di anonimizzazione conformi alla normativa, minimizzando il rischio di eccessiva opacità dei provvedimenti pubblicati.
- Esclusione dell’utilizzo di IA generativa per la scrittura dei provvedimenti giurisdizionali: la giustizia amministrativa ha scelto di non delegare alle tecnologie IA il compito di redigere testi giuridici, riservando la decisione giuridica e la redazione finale dei provvedimenti unicamente al giudice, per garantire la corretta interpretazione della legge e la valutazione dei fatti; l’IA viene utilizzata esclusivamente per supportare le fasi preparatorie, organizzative e di ricerca, evitando implicazioni etiche e legali connesse a un impiego decisionale diretto.
- Identificazione di ricorsi correlati o simili pendenti nelle singole Sezioni e che devono essere fissati per la decisione: l’IA individua ricorsi simili su cui decidere, ad esempio quelli che riguardano le stesse questioni giuridiche, e consente di raggiungere diversi obiettivi:
- ottimizzazione dello studio e dell’analisi
- valutazione ai fini della discussione nella stessa udienza o in udienze “tematiche”
- evitare decisioni contrastanti nelle singole sezioni dei Tribunali
- ottenere una migliore distribuzione dei carichi di lavoro
- garantire decisioni più rapide.
- Ricerca dei precedenti giurisprudenziali con uno strumento basato non solo su parole chiave ma sulla rilevazione di connessioni semantiche, in questo modo garantendo un maggior grado di pertinenza dei risultati della ricerca
- Rilevazione e possibilità di visualizzazione immediata delle norme o delle pronunce della giurisprudenza indicate, esplicitamente o implicitamente, in un atto difensivo, evitando al giudice di dover interrompere l’analisi dell’atto per svolgere la ricerca su banche dati esterne, in tal modo assicurando risparmio di tempo ed evitando anche che la sua concentrazione venga distolta
Il documento contiene inoltre delle considerazioni conclusive circa la difficoltà, anche nel medio termine (ed a prescindere dai vincoli normativi) di pensare all’introduzione un tool di IA che possa predisporre delle bozze di provvedimenti giurisdizionali, di fatto sostituendosi al Giudice.
Si legge infatti nel documento pubblicato che non si deve commettere “l’errore di “sovrapporre” i modelli linguistici, per quanto larga possa essere la loro dimensione, alla decisione, sul presupposto che il pensiero, anche quello giudico, si esprime con il linguaggio; è evidente, infatti, che simili semplificazioni sono ardite e scadono nella banalizzazione per la constatazione, ovvia, che non è sufficiente il linguaggio per articolare un ragionamento giuridico pertinente e coerente. Questi approdi sono ancora in fase di elaborazione a livello tecnologico e scientifico e la loro introduzione non è seriamente ipotizzabile in tempi brevi per ragioni legate anche alle capacità computazionali di cui la Giustizia amministrativa può concretamente disporre, al netto dell’approccio al quale si intenda aderire su di un piano anche etico. Più fattori spingono verso un approccio aperto e al tempo stesso cauto, evitando eccessi di entusiasmo nonostante rispetto al passato due fattori determinanti hanno impresso la spinta alla quale stiamo assistendo: la disponibilità di grandi quantità di dati e la rilevante potenza di calcolo. Pur con questi punti di forza resta il fatto che l’IA non deve produrre diritto, restando il ragionamento e l’elaborazione giuridica appannaggio esclusivo del giudice. Se questo è vero e se, dunque, l’IA non sostituirà il giudice, è innegabile che i giudici che utilizzeranno, nei limiti e con le cautele dovute, queste tecnologie acquisiranno un valore aggiunto e già questo rende il senso del perché questi fenomeni non devono essere subiti ma governati e conosciuti nella prospettiva di un servizio Giustizia sempre più evoluto ed efficiente”.