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Whistleblower: ANAC su qualifica come tale del segnalante e misure ritorsive

23 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

ANAC, con delibera n. 380 del 30 luglio 2024, si è pronunciata su un caso di condotte ritorsive poste in essere da un dirigente oggetto di segnalazione, nei confronti di un segnalante, qualificabile quale whistleblower.

Il segnalante, nel caso di specie, aveva segnalato presunte irregolarità di cui era venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico.

Sulla qualifica del segnalante come whistleblower

Con la segnalazione di illeciti, il segnalante aveva evidenziato all’RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) dell’ente pubblico presunte irregolarità sugli incarichi dirigenziali assunti ad interim da un dirigente, nonché altri profili di anomalia inerenti possibili conflitti di interessi in capo allo stesso dirigente.

Tale segnalazione era stata indirizzata anche al Presidente della Giunta Regionale, nonché al RPCT della Regione.

ANAC ha rilevato che la segnalazione posta in essere integrava pienamente il presupposto di procedibilità previsto dall’art 54-bis, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, poiché era stata presentata nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione: infatti, il segnalante aveva descritto fatti potenzialmente configurabili come un’alterazione del corretto svolgimento dell’attività amministrativa, ovvero l’uso distorto della funzione amministrativa, come desumibile dalla potenziale violazione dei principi e norme in materia di assunzione di incarichi dirigenziali e di conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi pubblici.

ANAC ricorda che la disciplina in materia di whistleblowing, così come interpretata dalle Linee Guida vigenti nel regime normativo dell’art. 54- bis del D. Lgs. n. 165/2001, richiede che l’analisi di tale requisito vada compiuta caso per caso, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione: il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione.

Ebbene, in ragione delle irregolarità sopra descritte, ANAC ha ritenuto che il segnalante avesse segnalato fatti idonei a ledere il buon andamento dell’attività amministrativa riguardanti la pubblica amministrazione nell’ambito della quale prestava servizio: tale considerazione è stata quindi ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla norma per qualificare il segnalante medesimo come whistleblower e la segnalazione dallo stesso presentata al RPCT come segnalazione di illeciti ai sensi del citato art. 54 bis.

Sulla violazione dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/01

ANAC passa poi all’esame, sotto il profilo oggettivo, dell’effettiva adozione a carico del whistleblower di misure ritorsive, integranti una violazione del citato art. 54-bis.

Per effettuare tale accertamento, l’Autorità ha verificato preliminarmente se il soggetto segnalato fosse a conoscenza della segnalazione effettuata dal whistleblower.

Sotto questo primo profilo, l’istruttoria posta in essere aveva in effetti accertato che al momento dell’adozione degli atti di riorganizzazione dell’ente, il primo fosse effettivamente a conoscenza della segnalazione sui suoi presunti conflitti di interessi, e ciò sia in ragione di un malfunzionamento del sistema di protocollazione interno (la segnalazione era accessibile alle figure apicali dell’Agenzia, quindi era accessibile anche al direttore), che in ragione della citazione di tale segnalazione in una contro-diffida indirizzata dal whistleblower al segnalato, ovvero prima che venisse formalizzata la riorganizzazione della struttura.

Ebbene, per ANAC, la definizione della nuova struttura organizzativa dell’ente posta in essere dal dirigente oggetto di segnalazione del segnalante, aveva all’evidenza danneggiato quest’ultimo, sia professionalmente che economicamente, configurandosi quale atto ritorsivo conseguente alla citata segnalazione di fatti illeciti.

ANAC ha precisato che ciò che appariva ritorsivo, al netto del conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Tecnica del segnalante, era proprio la decisione di far rientrare l’Area Tecnica, e solo questa, nella fascia C, laddove la riorganizzazione in parola prevedeva quattro Aree tutte di fascia A.

Parimenti ritorsivi sono stati ritenuti:

  • l’assegnazione all’Area Tecnica di personale non idoneo sia numericamente che professionalmente
  • la previsione contrattuale secondo la quale la sede di lavoro del segnalante è collocata presso la palazzina più vecchia, priva del certificato di agibilità e di dubbia qualità
  • l’assegnazione di obiettivi impossibili da raggiungere, riguardando, questi, esclusivamente il settore tecnico ingegneristico, privo di personale adeguato
  • il punteggio di 48,60 su 100, riguardante la perfomance organizzativa e individuale del dirigente per l’annualità 2021.

Ad avvalorare la tesi del carattere ritorsivo delle iniziative, erano soccorse peraltro nel caso di specie proprio le motivazioni adottate nelle delibere di riorganizzazione assunte, ovvero la necessità di realizzare la rotazione del personale dirigenziale, la quale presuppone un avvicendamento dei dirigenti, idoneo a consentire agli stessi di ricoprire incarichi diversi da quelli fino a quel momento ricoperti.

L’analisi dei fatti, invece, ha condotto per ANAC a tutt’altro risultato: il segnalante, a valle della nuova organizzazione, anziché essere destinato a nuove funzioni, si ritrovava in sostanza a svolgere il medesimo ruolo che rivestiva prima dei provvedimenti in contestazione, ma con risorse inferiori e inadeguate, oltre che con una ridotta indennità di funzione.

Pertanto, la stessa rotazione del personale, da legittima motivazione posta a base della delibera di riorganizzazione, si era tradotta in un mero espediente utilizzato strumentalmente per danneggiare il segnalante.

Infine, per quanto attiene all’elemento soggettivo, ossia alla volontà del segnalato di punire il segnalante, per avere denunciato, ANAC ricorda che il carattere ritorsivo di una misura adottata a seguito di una segnalazione presentata ad uno dei soggetti indicati dall’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 si presume, in quanto, ai sensi del c. 7 dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001, è a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In esito, quindi, all’istruttoria condotta nell’ambito del procedimento sanzionatorio in oggetto, l’Autorità ha ritenuto che le condotte e le iniziative adottate dal segnalato, in pregiudizio degli interessi e della posizione dirigenziale del segnalante, abbiano carattere ritorsivo ai sensi dell’art. 54-bis, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo fornito il primo la prova della non ritorsività delle stesse.

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