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Giurisprudenza

Subservicer non iscritto all’albo e clausola di pagamento “a prima richiesta”

31 Ottobre 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Corte d’Appello di Firenze, Sez II, 20 settembre 2024 -Pres. A. Primavera; Rel. L. Nannipieri

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 20 settembre 2024, pubblicata il successivo 25 settembre (Pres. Primavera, Rel. Nannipieri), ha aderito a quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7243 del 18 marzo 2024 sulla validità della procura conferita ad un subservicer che agisce per il recupero di un credito pur non essendo iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB.

Secondo la Corte, infatti, «il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 t.u.b. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici».

Nel caso di specie, infatti, i fideiussori, convenuti per il pagamento da un subservicer, contestavano – senza successo – la nullità della procura conferita a quest’ultimo in quanto non iscritto all’albo di cui all’art. 106 t.u.b.

Peraltro, la sentenza in commento chiarisce altresì la portata della clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta all’interno dei contratti di fideiussione. In particolare, rifacendosi al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i giudici fiorentini hanno affermato che «La previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c. e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale».

Nel caso di specie, considerato che le fideiussioni oggetto della controversia contenevano una clausola di pagamento “a prima richiesta”, la Corte ha ritenuto idonea ad evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. l’intimazione di pagamento formulata dal creditore al debitore principale e ai fideiussori a mezzo raccomandata.

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