La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024 (Pres. Scarano, Rel. Graziosi), si è pronunciata sulla dedotta nullità parziale di una fideiussione, estendendo esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori, a valle di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale.
Questo il principio espresso sul punto:
“il giudice d’appello non spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest’ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Si ricorda, per ripercorrere sinteticamente la questione, che, nell’ambito delle garanzie fideiussorie:
- le fideiussioni omnibus, sono quelle garanzie fideiussorie estese a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ai sensi dell’art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell’importo massimo garantito
- le fideiussioni specifiche sono invece quelle riferite alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.
In questo contesto, ed in relazione alla specifica problematica delle fideiussioni omnibus e della violazione della normativa antitrust, era emersa, nel contenzioso tra banche e terzi garanti, la questione se la nullità, delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, così come affermata dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, riguardasse esclusivamente le fideiussioni omnibus, ovvero fosse estensibile anche alla fideiussioni specifiche.
In base ad alcune pronunce di merito, le Sezioni Unite, nell’affermare l’illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non avrebbe distinto tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche: conseguentemente, il principio affermato, e quindi la nullità delle clausole sanzionate da Banca d’Italia, riguarderebbe anche le fideiussioni specifiche, e non sarebbe, quindi, limitato a quelle omnibus.
Nel caso di specie, infatti, gli appellanti, anche alla luce delle recenti pronunce di merito, avevano reiterato (innanzi la Corte d’Appello prima ed in Cassazione poi) l’eccezione di nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, per violazione dell’art. 2, c. 2, lettera a), L. 287/1990, in relazione allo “schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI”, delle cui clausole 2, 6 e 8, il decreto del 2 maggio 2005 n. 55 emesso dalla Banca d’Italia aveva dichiarato la nullità, confermata recentemente da SU 41994/2021.
Secondo i ricorrenti, tale invalidità non poteva certo limitarsi alla fideiussione omnibus, costituendo un principio generale di tutela della libertà di concorrenza; nel caso de quo, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe sussistente la nullità parziale della clausola della fideiussione ex art. 1419 c.c., per cui avrebbe dovuto applicarsi l’art. 1957 C.c.: essendo trascorsi sei mesi dalla scadenza dell’ultimo canone, ed essendo stato depositato ricorso monitorio successivamente, la fideiussione all’epoca del ricorso sarebbe decaduta ai sensi dell’art. 1957, c. 1 C.c., costituendo tale clausola, da ritenersi nulla, una “mera trasposizione dell’art.6” dello schema ABI.