Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato un documento che riepiloga, a fini informativi, le competenze delle due Autorità relativamente alla vigilanza sull’applicazione della nuova disciplina del MICAR.
Viene precisato preliminarmente che le competenze di Consob e Banca d’Italia in materia di cripto-attività sono delineate nel decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR), ovvero il D. Lgs. n. 129/2024, e che ulteriori competenze di Banca d’Italia sono previste dal decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1113, relativamente ai dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività (c.d. Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast).
In particolare, il Regolamento TFR-recast (il cui iter di attuazione in Italia dovrebbe completarsi entro dicembre 2024) ha:
- esteso ai trasferimenti in cripto-attività l’obbligo (già in vigore per quelli in valuta legale) di corredare i messaggi di pagamento con i dati relativi all’ordinante e al beneficiario, al fine di garantire la loro tracciabilità e l’individuazione di eventuali transazioni sospette
- modificato la IV Direttiva AML per includere i CASP tra gli intermediari finanziari e quindi assoggettarli ai più intensi controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Le competenze di Consob richiamate posso così sintetizzarsi:
- vigilanza sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dei possessori di cripto-attività/clienti, con riferimento agli emittenti di ART e ai CASP
- vigilanza sui requisiti previsti dal MiCAR, relativamente alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, da chiunque svolta, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione
- vigilanza sull’offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di crypto other-than
- product interventionsugli ART e sulle crypto other-than, quando necessario per assicurare la tutela degli investitori, l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività
- prevenzione e divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività
- contrasto alla prestazione di servizi su cripto-attività senza autorizzazione e di offerta di crypto other than in assenza di white paper
Quelle di Banca d’Italia, invece, sono le seguenti:
- vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, con riferimento agli emittenti di token collegati ad attività (ART), agli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) e ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP)
- vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela dei possessori di EMT con riferimento agli emittenti di tali cripto-attività
- vigilanza per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CTF) con riferimento ai CASP e agli intermediari bancari e finanziari che agiscano come emittenti di ART e EMT
- product intervention sugli EMT nonché – quando necessario per assicurare la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario – sugli ART e sulle cripto-attività diverse dagli EMT e dagli ART (cd. crypto other-than).
- competenza esclusiva relativamente alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell’art. 146 del TUB.