EBA, in collaborazione con ESMA ed EIOPA, ha pubblicato oggi un sondaggio rivolto alle entità che rientrano nell’ambito di applicazione del regime di autorizzazione del modello di margine iniziale (IM), relativamente alle commissioni da addebitare alle controparti centrali per la convalida di tali modelli, così come introdotto dalla prossima revisione del Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (anche noto come EMIR 3).
Il Regolamento (UE) 648/2012, così come sarà oggetto di revisione (EMIR 3), introdurrà importanti novità, come:
- un regime di autorizzazione per i modelli di IM utilizzati dalle controparti nell’UE
- una nuova funzione di convalida centrale dell’EBA per i modelli di margine pro-forma (come l’ISDA SIMM)
- una supervisione dei modelli IM con maggiore attenzione alle controparti di maggiore dimensione.
Ai sensi dell’art. 11 l’EMIR ha conferito all’EBA il compito aggiuntivo di istituire una funzione di convalida centrale per gli elementi e gli aspetti generali dei modelli proforma (come l’ISDA SIMM), e le relative modifiche, utilizzati o che saranno utilizzati da un sottoinsieme di controparti finanziarie e non finanziarie nell’ambito delle tecniche di attenuazione del rischio nei loro portafogli di derivati OTC non compensati a livello centrale.
Il 31 luglio 2024, EBA ha quindi ricevuto dalla Commissione una richiesta di consulenza su un possibile atto delegato relativo alle commissioni da addebitare alle controparti finanziarie e non finanziarie che richiedono la convalida da parte di EBA di modelli proforma, con la richiesta di presentare la risposta entro il secondo trimestre del 2025.
EBA, in collaborazione con ESMA ed EIOPA, sta pertanto richiedendo al mercato informazioni generali sulle entità che rientrano nell’ambito di autorizzazione dei modelli IM, nonché informazioni specifiche relative al calcolo delle commissioni, ai margini iniziali e ai modelli IM utilizzati.
Tali informazioni guideranno EBA nella creazione della sua funzione di convalida centrale e le consentiranno di rispondere alla richiesta di consulenza della Commissione europea su un possibile atto delegato sulle commissioni.
Le informazioni saranno utilizzate anche per sviluppare requisiti proporzionati per le entità che rientrano nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del modello IM, in particolare per le entità più piccole (le cosiddette “Fase 5” e “Fase 6”), come parte dei prossimi mandati previsti dall’EMIR 3.
Le entità attualmente soggette all’obbligo di scambio del margine iniziale, ai sensi dell’EMIR e dell’art. 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/2251, e che utilizzano almeno un modello di IM per conformarsi a tale obbligo, sono tenute a compilare il sondaggio.
Tutte le entità di un gruppo che sono soggette a questo requisito devono compilare il sondaggio separatamente, a livello di entità.
Il termine per la presentazione delle risposte è fissato al 29 novembre 2024.