Con la risposta n. 210/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in regime di split payment, il cedente può emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il limite massimo di un anno previsto dall’art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972, a condizione che il corrispettivo non sia stato incassato e che il cessionario non abbia anticipato l’esigibilità dell’IVA.
Il regime di split payment, disciplinato dall’art. 17-ter del decreto IVA, prevede che nelle cessioni a favore di Pubbliche Amministrazioni il cessionario versi direttamente l’IVA all’erario, mentre il cedente riceve solo il valore netto.
Tale meccanismo evita che l’IVA sia riscossa e trattenuta dal fornitore, limitando i rischi di evasione fiscale. In questi casi l’esigibilità dell’imposta scatta con il pagamento del corrispettivo; tuttavia, l’ente pubblico acquirente può anticiparla al momento della registrazione o ricezione della fattura, rendendo operativo il regime ordinario di cartolarità per cui l’IVA diviene esigibile già al momento di emissione della fattura.
Nel caso in questione, un contribuente chiedeva se, in mancanza di pagamento di una fattura emessa in regime di split payment oltre un anno prima, fosse possibile emettere una nota di variazione in diminuzione superando il termine annuale di legge.
Allineandosi ad alcuni precedenti di prassi, l’Agenzia ha chiarito che l’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte, l’imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l’operazione sia stata fatturata.
Qui l’obbligo di pagamento dell’imposta non scatta in forza del solo documento fiscale emesso, ma resta legato al pagamento effettivo, evitando l’applicazione del principio di cartolarità.
In questi casi il cedente può emettere la nota di variazione oltre il termine annuale, in quanto trattasi di variazione meramente contabile, e sempreché la P.A. cessionaria dell’opera o del servizio non si sia avvalsa della facoltà – ex art. 3 comma 2 del D.M. 23 gennaio 2015 – di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione o registrazione della fattura, nonostante il mancato versamento del corrispettivo.
Se l’ente pubblico esercita la facoltà di anticipare l’esigibilità dell’IVA alla ricezione o registrazione della fattura, trova applicazione il principio di cartolarità e, di conseguenza, si applicano i limiti temporali stabiliti dall’art. 26, comma 3.