Il Consiglio UE ha raggiunto un accordo su nuove misure in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), relativamente alle fatture elettroniche per le transazioni transfrontaliere, alla comunicazione dei dati in tempo reale, nonché alle attività commerciali svolte attraverso piattaforme digitali.
Questo pacchetto legislativo, nell’auspicio del Consiglio, combatterà la frode fiscale, sosterrà le imprese e promuoverà la digitalizzazione.
L’accordo concerne tre atti – una direttiva, un regolamento e un regolamento di attuazione – che insieme apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema dell’IVA.
Le nuove norme, in particolare:
- renderanno gli obblighi di dichiarazione dell’IVA per le transazioni transfrontaliere completamente digitali entro il 2030
- imporranno alle piattaforme online il pagamento dell’IVA sui servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri nella maggior parte dei casi in cui i singoli fornitori di servizi non applicano l’IVA
- miglioreranno ed espanderanno gli sportelli unici IVA online, in modo che le imprese non debbano effettuare costose registrazioni IVA in ogni Stato membro in cui operano.
Si ricorda che l’8 dicembre 2022 la Commissione UE aveva presentato il pacchetto “L’IVA nell’era digitale”, composto da tre proposte:
- una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme sull’IVA
- una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda le modalità di cooperazione amministrativa in materia di IVA
- una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per taluni regimi IVA.
La direttiva e il regolamento sono soggetti a una procedura legislativa speciale, in base alla quale, in seno al Consiglio, è richiesta l’unanimità per tutti e tre gli atti giuridici; il Parlamento europeo è stato consultato e ha espresso il suo parere il 22 novembre 2023; tuttavia, a causa delle modifiche sostanziali apportate dal Consiglio alla direttiva, il Parlamento europeo sarà nuovamente consultato sul testo concordato.
Il testo dovrà poi essere formalmente adottato dal Consiglio UE prima di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.
Rendicontazione digitale dell’IVA nelle transazioni transfrontaliere
Attualmente, alle imprese viene chiesto ogni pochi mesi di presentare alle autorità fiscali nazionali “elenchi riepilogativi” dei beni e servizi venduti a imprese di altri Stati membri dell’UE che sono imponibili in tali Stati: potenzialmente, i frodatori IVA potrebbero sfruttare la difficoltà delle autorità di individuare rapidamente le transazioni sospette o fraudolente, poiché i dati sono incompleti e non disponibili in tempo reale.
Il Consiglio ha pertanto deciso di istituire un sistema di rendicontazione digitale in tempo reale, ai fini IVA, attraverso le fatture elettroniche: le imprese emetteranno fatture elettroniche per le transazioni transfrontaliere tra imprese e comunicheranno automaticamente i dati alla propria amministrazione fiscale.
Tale sistema si baserà sullo standard europeo esistente per la fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici; le amministrazioni fiscali nazionali condivideranno poi i dati attraverso un nuovo sistema informatico che sarà in grado di fornire analisi delle attività sospette.
Un quadro di riferimento a livello nazionale garantirà la qualità dei dati inclusi nelle fatture elettroniche, con una flessibilità per gli Stati membri nell’operatività di tale quadro: ciò fornirà agli Stati informazioni rapide e complete sulle transazioni transfrontaliere, che potranno essere utilizzate per combattere le frodi IVA.
Il Consiglio ha convenuto che il sistema dell’UE dovrebbe essere operativo nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema dell’UE entro il 2035.
IVA e piattaforme digitali
Attualmente, molti fornitori di servizi online di affitto di alloggi e di trasporto passeggeri non pagano l’IVA: ciò è dovuto principalmente al fatto che tendono a essere fornitori individuali (come un autista o una persona che affitta il proprio appartamento) o piccole imprese, che di solito non sono tenute a registrarsi per l’IVA o semplicemente non sono a conoscenza dei loro obblighi o delle norme di conformità fiscale in altri Stati membri.
Ciò comporta la mancata riscossione di grandi quantità di IVA e talvolta una concorrenza sleale tra i servizi tradizionali di alloggio e trasporto e quelli che operano attraverso le piattaforme.
In base alle nuove norme, gli operatori delle piattaforme saranno responsabili della riscossione e della trasmissione dell’IVA, nei casi in cui i loro fornitori di servizi non paghino direttamente l’IVA (secondo il cosiddetto modello del “fornitore presunto”): la piattaforma raccoglierà quindi l’IVA direttamente dal cliente e la rimetterà alle autorità fiscali.
Il Consiglio UE ha previsto sul punto per gli Stati membri una maggiore flessibilità, ampliando la definizione di locazione di alloggi a breve termine a fini fiscali e dando agli Stati membri la possibilità di esentare le piccole e medie imprese (PMI) dalle norme sui fornitori presunti.
Il Consiglio ha inoltre concordato un breve periodo di transizione per l’applicazione delle norme sui fornitori presunti.
Sportello unico per la registrazione IVA
Per il momento, un sistema di “sportelli unici” consente alle imprese di dichiarare e versare l’IVA dovuta sulle vendite di beni e servizi ai consumatori da un Paese dell’UE all’altro, attraverso l’amministrazione di un solo Stato membro e in un’unica lingua.
Tuttavia, le aziende che vogliono vendere beni ai consumatori in uno Stato membro diverso dal proprio (ad esempio da un magazzino o da un mercato settimanale in quello Stato membro) devono ancora registrarsi due volte ai fini dell’IVA: pertanto, le nuove norme estenderanno l’ambito di applicazione degli attuali “sportelli unici” alle vendite da impresa a consumatore di determinati beni, come l’elettricità o il gas, effettuate all’interno di uno Stato membro diverso dal proprio, e non solo alle forniture transfrontaliere.
Questo includerà le situazioni in cui le aziende vogliono semplicemente spostare le scorte in un altro Stato membro per venderle direttamente ai consumatori in una fase successiva.
In questo modo, lo sportello unico ampliato consentirà a un numero ancora maggiore di imprese di adempiere ai propri obblighi in materia di IVA, attraverso un unico portale online e in un’unica lingua.
Il Consiglio ha inoltre convenuto di trasferire la responsabilità del pagamento dell’IVA, nelle transazioni tra imprese, dal fornitore di un bene o di un servizio, all’acquirente, se quest’ultimo non è stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta (secondo il cosiddetto “meccanismo dell’inversione contabile”).
Contrariamente alla proposta della Commissione, il Consiglio ha deciso di non estendere l’attuale disposizione sui fornitori presunti – che attribuisce la responsabilità della riscossione dell’IVA alle piattaforme che facilitano le transazioni piuttosto che ai fornitori sottostanti – a tutti i beni forniti dalle piattaforme online e ai trasferimenti di beni propri; ha inoltre deciso di non modificare le norme relative alle opere d’arte e agli oggetti d’antiquariato.
Il Consiglio ha inoltre deciso di discutere la proposta di rendere obbligatorio lo sportello unico per le importazioni, nell’ambito degli aspetti IVA della proposta di riforma del Codice doganale dell’Unione, attualmente in discussione al Consiglio.